Prescrizione del danno da esondazione: dies a quo dal rinvio a giudizio (Cass. Sez. Un. n. 15416 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere, con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno al comportamento del terzo. Tale conoscenza può desumersi anche dall’affidamento ingenerato dal provvedimento di rinvio a giudizio dell’imputato o dalla sua condanna in primo grado, non essendo necessaria l’effettiva definizione del processo penale. L’accertamento della decorrenza della prescrizione è indagine di fatto demandata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione e immune da errori logici o di diritto.

Il Fatto

Una società danneggiata dall’esondazione di un fiume, avvenuta nell’aprile 1992, agisce nel 2017 davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche per ottenere il residuo risarcimento dei danni nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul presupposto di carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche riferibili a un dipendente dell’amministrazione. Il Ministero eccepisce la prescrizione del diritto.

Il giudice di primo grado e, in appello, il Tribunale superiore delle acque pubbliche rigettano la domanda. Entrambi collocano il dies a quo della prescrizione decennale alla data del rinvio a giudizio del professionista che aveva curato il progetto e la direzione dei lavori, risalente al 21.12.2000. Poiché la lettera di messa in mora è stata inviata solo nel marzo 2015, la pretesa risulta già prescritta. La società ricorre per cassazione, contestando la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e sostenendo che il termine dovesse decorrere solo dall’esito definitivo del processo penale.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riconducibilità causale del pregiudizio alla condotta del terzo.

Il Collegio richiama i propri precedenti sulla stessa vicenda alluvionale — Cass. S.U. n. 2146/2021 e Cass. S.U. n. 4115/2022 — che avevano censurato le pronunce di merito per aver ancorato la decorrenza alla mera percezione dell’evento meteorologico o per aver omesso di indicare i fatti sintomatici della conoscibilità. Tali decisioni avevano qualificato il vizio come errore di sussunzione e, dunque, falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.

Su questa base la Corte distingue il caso in esame. Il giudice di merito non ha fatto leva sulla semplice percezione del fatto, né ha omesso di indicare gli elementi sintomatici: ha individuato nel rinvio a giudizio un fatto idoneo a far insorgere nei danneggiati l’affidamento sulla rapportabilità causale del danno. L’iniziativa giudiziaria penale, o la condanna in primo grado dell’imputato, è ritenuta sufficiente a rendere concretamente esercitabile la pretesa risarcitoria, restando esclusa la necessità dell’accertamento definitivo del nesso eziologico.

La Corte ribadisce poi che l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito, insindacabile in legittimità in assenza di vizi logici o di diritto o di vizi della motivazione rilevanti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso concreto la decisione impugnata resiste a tali censure, sicché il motivo è infondato.

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la produzione del parere giuridico allegato al ricorso, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 33468 del 2023 e da Cass. n. 34658 del 2022: l’art. 372 c.p.c. non consente il deposito di documenti non prodotti nei gradi precedenti e il parere di uno studioso, redatto da soggetto diverso dai difensori costituiti, si configura come atto difensivo non proveniente da un difensore munito di procura. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e di un ulteriore importo in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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