Prescrizione decennale per tributi erariali e quinquennale per sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. V n. 22409 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, i crediti erariali per tributi e canone RAI sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale, poiché l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. non è applicabile a un’obbligazione tributaria che, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario. La scadenza del termine per opporsi all’atto di riscossione non determina la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., salvo che esista un titolo giudiziale definitivo. Restano invece assoggettati al termine quinquennale i crediti relativi a sanzioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e a interessi, obbligazione autonoma rispetto al debito principale.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento relativa a quindici cartelle esattoriali per tributi erariali, partecipate tra il 2006 e il 2013. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Torino, con esclusione dei ruoli previdenziali, eccependo la prescrizione dei crediti.
Il giudice di primo grado accoglieva integralmente il ricorso. La C.t.r. del Piemonte rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando l’applicazione del termine quinquennale. L’agente della riscossione proponeva allora ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 2946 cod. civ. e sull’erronea applicazione del termine prescrizionale breve ai crediti iscritti a ruolo.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono risultati parzialmente fondati. La questione centrale riguarda il regime prescrizionale dei crediti iscritti a ruolo, distinti a seconda che si tratti di tributi, sanzioni o interessi.
Quanto ai tributi erariali e al canone RAI, la Corte ha ribadito che il credito erariale si prescrive nel termine ordinario decennale. In assenza di una diversa previsione, trova applicazione l’art. 2946 cod. civ. e non l’estinzione quinquennale dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e il pagamento risente di nuove valutazioni sui presupposti impositivi, come affermato da Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019.
La C.t.r. ha dunque errato nell’applicare il termine quinquennale ai tributi. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 è inconferente: quella pronuncia riguarda la conversione del termine breve in decennale ex art. 2953 cod. civ. e non i casi in cui il termine quinquennale non è affatto previsto. Nel caso dei tributi in oggetto, manca in radice una prescrizione breve da convertire.
Diverso è il regime di sanzioni e interessi. Per le sanzioni amministrative pecuniarie non accertate in sede giurisdizionale opera il termine quinquennale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; è decennale solo il credito derivante da sentenza passata in giudicato, per effetto dell’art. 2953 cod. civ. Quanto agli interessi, essi integrano un’obbligazione autonoma e restano soggetti al termine quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., secondo l’insegnamento di Cass. n. 11113/2024 e Cass. n. 4969/2024.
Su questa seconda parte la sentenza impugnata è quindi corretta. La Corte ha accolto il ricorso solo nella parte relativa ai tributi erariali e al canone RAI, rigettandolo quanto a sanzioni e interessi accessori, e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il nuovo esame.
Nota della Redazione
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