Perdita di chance e onere probatorio nella mancata riqualificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15420 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di perdita di chance conseguente alla mancata conclusione delle procedure di riqualificazione del personale del comparto Ministeri, la clausola contrattuale che le prevede ha carattere meramente programmatico e non attribuisce un diritto soggettivo alla progressione professionale, né obbliga l’amministrazione a offrire al dipendente una chance di sviluppo della carriera. Il giudice di merito che respinga la domanda risarcitoria sul presupposto dell’inesistenza dell’inadempimento contrattuale compie un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Spetta a chi agisce per il risarcimento provare, anche mediante presunzioni e calcolo delle probabilità, la possibilità concreta di conseguire il superiore inquadramento, poiché la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. presuppone comunque la comprovata esistenza di un danno risarcibile. È inammissibile il ricorso che si risolva nel contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.
Il Fatto
Alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, in servizio con qualifica di cancellieri, agivano in giudizio per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance. Assumevano che il Ministero non aveva portato a termine le procedure di riqualificazione per la progressione orizzontale e verticale previste dall’art. 15 del CCNL del comparto Ministeri 1998-2001 e dal CCNI per il personale della Giustizia del 5.4.2000, quantificando il pregiudizio nel 33% delle differenze stipendiali che avrebbero percepito ove le procedure fossero state completate.
Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che gli istanti non avessero allegato né provato, neppure in via presuntiva, la probabilità di conseguire la progressione. Avverso tale decisione i lavoratori propongono ricorso per cassazione con due motivi, ai quali il Ministero resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., imputando alla Corte territoriale di aver mal valutato il materiale istruttorio e di aver disconosciuto l’esistenza e l’entità del danno. I due motivi, trattati congiuntamente, sono giudicati inammissibili.
La Corte muove dal quadro giurisprudenziale consolidato su analoghe domande. Richiama le Sezioni Unite n. 21678 del 2013, poi Cass. nn. 10950 e 21902 del 2018, Cass. nn. 984, 9808, 12358 e 25626 del 2020 e Cass. n. 15591 del 2022, che hanno respinto i ricorsi confermando il rigetto delle domande risarcitorie. Da tali pronunce si evince che l’art. 15 è disposizione di carattere meramente programmatico, che non riconosce un diritto soggettivo alla progressione né obbliga l’amministrazione a offrire una chance di carriera.
Quanto al profilo probatorio, la Corte ribadisce che è il soggetto che agisce per il risarcimento a dover provare, anche con presunzioni e calcolo delle probabilità, la possibilità di conseguire il superiore inquadramento, così da attivare quantomeno il risarcimento equitativo, poiché la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone pur sempre la comprovata esistenza di un danno risarcibile.
Sul punto i motivi si limitano a opporre una propria valutazione della rilevanza probatoria degli elementi di fatto a quella operata dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invece plausibilmente fondato il proprio apprezzamento sull’irrilevanza di quegli elementi rispetto alla struttura del percorso di riqualificazione: alla prima selezione — l’unica in relazione alla quale i ricorrenti potevano invocare un elevato rapporto tra domande e posti disponibili — doveva seguire una seconda selezione, al termine di un periodo di formazione dall’esito incerto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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