Prescrizione decennale per sanzione amministrativa confermata dal giudicato (Cass. civ. n. 11772 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione di una somma dovuta per sanzione amministrativa prevista dall’art. 28 della legge n. 689/1981, originariamente soggetto alla prescrizione quinquennale, si converte nella prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. quando la pretesa dell’amministrazione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La regola vale anche nell’ipotesi in cui il giudicato, rigettando l’opposizione, confermi con forza di cosa giudicata l’originaria pretesa ingiunta con ordinanza-ingiunzione. Ne consegue che il termine prescrizionale decorre dalla formazione del titolo giudiziale definitivo.

Il Fatto

Il contribuente impugnò l’avviso di recupero crediti emesso da Roma Capitale per l’importo di euro 294,32, relativo alla sentenza di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione scaturita da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda. Il Tribunale di Roma rigettò l’appello, ritenendo applicabile l’art. 2953 cod. civ. e quindi la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale. Il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La censura dedusse la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della l. n. 689/1981, 2953 cod. civ. e 615 cod. proc. civ., sostenendo l’errore del Tribunale nell’avere equiparato il regime delle sanzioni amministrative a quello delle sanzioni tributarie e nell’avere esteso il termine prescrizionale da cinque a dieci anni.

La Corte di cassazione ha respinto il motivo, affermando che il titolo azionato dall’amministrazione, costituito dalla sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione, segue il regime prescrizionale previsto dall’art. 2953 cod. civ. In tutti i casi di diritto nascente da statuizione divenuta cosa giudicata, l’originaria pretesa dell’amministrazione, soggetta al termine quinquennale, viene sostituita dal diritto di portare a esecuzione l’ordine del giudice ormai definitivo.

La Corte ha precisato che, accertato definitivamente il credito con la formazione del titolo giudiziale, la prescrizione inizia a decorrere da tale momento, anche quando il giudicato confermi la pretesa originariamente ingiunta, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016 e la giurisprudenza conforme in materia di opposizione a cartella esattoriale.

Al rigetto è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento di euro 900,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., per la manifesta infondatezza del ricorso, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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