Interesse all’impugnazione e revoca d’ufficio dell’ordinanza di inammissibilità (Cass. pen. Sez. IV n. 22778 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e in quella positiva del conseguimento di un’utilità concreta e attuale. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale qualora tale provvedimento sia stato successivamente revocato d’ufficio dal giudice, avendo l’imputato già ottenuto l’effetto pratico richiesto, non essendo configurabile un interesse alla rimozione di un atto che ha prodotto un effetto giuridico a lui favorevole. Un interesse residuo all’impugnazione può permanere solo in presenza di un pregiudizio concreto, attuale e non integralmente rimosso dalla revoca, che l’imputato ha l’onere di allegare e dimostrare.
Il Fatto
Il G.I.P. presso il Tribunale di Verona dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenendola tardiva. Successivamente, il medesimo giudice, d’ufficio, revocava la declaratoria di inammissibilità, rilevando che il termine ultimo, scadente in giorno festivo, era prorogato al giorno successivo con conseguente tempestività dell’opposizione. La revoca comportava l’annotazione in calce al decreto della caducazione della declaratoria di esecutività.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso entrambi i provvedimenti, deducendo l’erroneo calcolo del termine e l’abnormità del provvedimento di revoca per carenza di potere in concreto, prospettando il rischio che il giudice del dibattimento potesse valutare l’inammissibilità dell’opposizione nonostante l’intervenuta revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione costituisce atto non più esistente, essendo stata revocata d’ufficio dal giudice sul presupposto – fatto proprio dal ricorrente – della tempestività dell’opposizione proposta il giorno successivo a quello festivo di scadenza del termine. Quanto al provvedimento di revoca, il ricorrente non ha allegato né dimostrato l’esistenza di un interesse concreto ed attuale alla sua rimozione, trattandosi di atto che ha prodotto un effetto giuridico a lui favorevole.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, la Corte ha ribadito che l’interesse ad impugnare non può basarsi sul concetto di soccombenza ma va individuato nell’utilità concreta che il soggetto può conseguire dalla rimozione della decisione impugnata. Nel caso di specie, la revoca ha già ristabilito la via corretta del processo, essendo venuto meno lo svantaggio che giustificava l’impugnazione: l’imputato ha ottenuto l’effetto pratico richiesto, ossia la non definitività del decreto e la prosecuzione del rito post-opposizione.
La Corte ha escluso che possa configurarsi un interesse caratterizzato da concretezza e attualità nella mera circostanza che il giudice del dibattimento mantenga i poteri di valutazione di un’eventuale inammissibilità dell’opposizione, atteso che un eventuale provvedimento negativo sarebbe comunque soggetto al regime impugnatorio previsto. L’interesse alla declaratoria di abnormità del provvedimento di revoca è stato qualificato come meramente teorico, volto alla ricerca di una “correttezza astratta” della decisione, non tutelabile ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che un interesse residuo all’impugnazione potrebbe permanere solo in presenza di effetti esecutivi già innescati dal primo provvedimento e non integralmente neutralizzati dalla revoca, ipotesi non prospettata né documentata dal ricorrente. In mancanza di un pregiudizio residuo verificabile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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