Danni da fauna selvatica: onere probatorio del conducente (Cass. civ. n. 11751 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica è disciplinata dall’art. 2052 cod. civ., che configura un criterio di imputazione oggettivo in capo alla Regione, quale soggetto pubblico titolare della cura e gestione del patrimonio faunistico. In caso di sinistro tra un veicolo e un animale, il danneggiato è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente, con particolare riferimento al comportamento dell’animale e alla condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione. In mancanza di tale prova positiva, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale. L’eventuale concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., deve essere valutato anche d’ufficio dal giudice, sulla base del compendio istruttorio acquisito.
Il Fatto
La conducente di un’autovettura conveniva in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo a seguito dell’impatto con un cinghiale, verificatosi lungo una strada provinciale. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, condannando l’ente regionale al risarcimento ai sensi dell’art. 2052 cod. civ..
La sentenza veniva confermata dal Tribunale, che riteneva provato il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno, escludeva la prova del fortuito da parte dell’ente e negava il concorso di colpa del conducente per il difetto di prove sulla sua condotta di guida. Avverso tale decisione la Regione proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 2052 cod. civ. alla fauna selvatica e l’erronea ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla condotta del conducente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato il motivo concernente l’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ. ai danni cagionati da fauna selvatica, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le specie protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura della Regione, legittimata passiva in via esclusiva nell’azione di risarcimento.
Con riferimento agli oneri probatori, la Corte ha enunciato il principio, già affermato nelle sentenze gemelle nn. 2526 e 2528 del 2026, secondo cui il coordinamento tra gli artt. 2052 e 2054 cod. civ. non integra un concorso tra presunzioni. L’art. 2052 cod. civ. prevede soltanto un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità, senza stabilire alcuna presunzione. Ne consegue che il danneggiato deve allegare e provare la dinamica dell’incidente in modo completo, dimostrando che l’evento è stato causato dal comportamento dell’animale e non dalla condotta colposa del conducente.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver posto a carico dell’ente convenuto l’onere di provare il fatto colposo del conducente. Tale indagine, invece, deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., sulla base delle risultanze istruttorie. La prova richiesta al danneggiato deve concernere le condizioni di tempo e di luogo, la posizione e l’andatura del veicolo, il punto di collisione, e l’osservanza delle regole di prudenza e diligenza, come quelle di cui agli artt. 140 e 141 del codice della strada.
In mancanza di un accertamento positivo sulla dinamica del sinistro, ha concluso la Corte, non è conforme a diritto l’affermazione di responsabilità dell’ente regionale. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame della causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.