Trasferte fittizie, onere probatorio e regime sanzionatorio contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10990 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione previdenziale, le somme erogate ai lavoratori e qualificate come indennità di trasferta sono esenti solo se il datore di lavoro assolve l’onere probatorio sull’effettività degli spostamenti, con riferimento alle singole giornate, ai luoghi raggiunti e ai chilometri percorsi. Le delibere assembleari che modificano il contratto collettivo applicato o il regolamento interno non integrano tale prova. Qualora le trasferte dichiarate esenti celino lo svolgimento di attività lavorativa ordinaria, non opera il regime dell’omissione contributiva ma quello più grave dell’evasione contributiva, con applicazione del regime sanzionatorio corrispondente.

Il Fatto

La vicenda nasce da un verbale di accertamento della Direzione territoriale del lavoro, con cui viene contestata a una società cooperativa un’omissione contributiva di complessivi € 233.339,05, a titolo di contributi, interessi e sanzioni. L’addebito riguarda irregolarità risultanti dal libro unico del lavoro, relative a somme corrisposte ai lavoratori con la qualifica di “indennità varie esenti” e a imponibili mensili non adeguati al minimale per i lavoratori con orario pari o superiore a 173 ore.

La società e un socio lavoratore propongono opposizione al verbale; il Tribunale la rigetta, ritenendo non documentato il nesso causale tra le attribuzioni patrimoniali e le trasferte effettive. La Corte d’appello conferma la decisione. I ricorrenti propongono quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; l’INPS resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 51, comma 5, del TUIR, sostenendo che la prova degli spostamenti sarebbe ricavabile dal verbale di assemblea dei soci e dal regolamento interno, che avrebbero elevato a 50 km la distanza dal luogo di lavoro ordinario, rilevante ai fini della trasferta. Il secondo motivo invoca, in subordine, l’art. 51, comma 6, del TUIR, per far concorrere le indennità al reddito nella misura del 50%.

La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili. I ricorrenti non si confrontano con la statuizione della Corte d’appello sul mancato assolvimento dell’onere probatorio: mancava la prova dell’effettività degli spostamenti riferita alle singole giornate, ai luoghi raggiunti e ai chilometri percorsi. Le delibere dell’assemblea dei soci sull’applicazione di un diverso contratto collettivo sono irrilevanti a questo fine. Il profilo attiene, inoltre, alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito.

Il terzo motivo contesta l’applicazione del regime sanzionatorio dell’evasione anziché quello dell’omissione. La Corte lo dichiara infondato, richiamando il principio secondo cui, in tema di art. 116 della legge n. 388/2000, ricorre l’evasione contributiva quando il datore omette di denunciare all’INPS rapporti di lavoro in essere e retribuzioni corrisposte; si configura invece l’omissione contributiva, più lieve, quando l’ammontare dei contributi non pagati è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass. n. 5281/17).

Nel caso concreto i giudici del merito hanno accertato che i ricorrenti non avevano allegato né provato circostanze idonee a superare la presunzione di essersi voluti sottrarre al pagamento della contribuzione, esponendo trasferte formalmente esenti che in realtà celavano lo svolgimento di attività lavorativa ordinaria. Il ricorso è dunque respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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