Prescrizione maturata dopo la condanna non travolge le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VII n. 5400 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, rilevata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi le statuizioni civili disposte con la sentenza di condanna è illegittima solo se la prescrizione sia maturata prima di quest’ultima. Se invece il termine si compie successivamente alla sentenza di primo grado, la pronuncia assolutoria non travolge le statuizioni civili e resta ferma la provvisionale liquidata a favore della parte civile. Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che rilevi la contraffazione grossolana, poiché il bene tutelato è la pubblica fede e il reato è di pericolo. È legittima l’acquisizione come documento della fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo su cui sia visibile una pagina di un social network.
Il Fatto
La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 06.06.2024, ha parzialmente riformato la decisione di condanna pronunciata in primo grado, anche agli effetti civili, nei confronti dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 110 e 474, comma 1, cod. pen., dichiarando non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma nel resto.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, che investono il computo della prescrizione, la configurabilità del reato di contraffazione di marchio, il mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, l’acquisizione di uno screenshot di una pagina di social network e il concorso nel reato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato. La prescrizione del reato, tenuto conto della sospensione del relativo corso per giorni 120, è intervenuta il 19 maggio 2024, dunque dopo la sentenza di primo grado. In quella sede l’imputato, affermata la responsabilità, era stato condannato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
La Corte territoriale ha quindi correttamente applicato il principio per cui la sentenza d’appello che confermi le statuizioni civili è illegittima solo se la prescrizione sia maturata prima della sentenza di condanna (Sez. U n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 211191). Rilevata l’estinzione del reato, il giudice di appello non ha revocato la provvisionale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che rilevi la contraffazione grossolana: la norma tutela la pubblica fede e configura un reato di pericolo, per il quale non occorre l’inganno (Sez. II n. 20944 del 04/05/2012, Rv. 252836; Sez. II n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814; Sez. V n. 5260 del 11/12/2013, Rv. 258722).
Il terzo motivo è generico: non indica quali circostanze decisive avrebbe potuto riferire il teste dichiarato dalla Corte territoriale superfluo, la cui valutazione non è manifestamente illogica (Sez. U n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203764; Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820). Il quarto motivo è infondato: è legittima l’acquisizione come documento di una pagina di social network mediante screenshot (Sez. V n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758; Sez. III n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635).
Il quinto motivo, che censura il concorso nel reato, è generico e mira a una rivalutazione delle prove, non consentita in assenza di fraintendimenti decisivi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.