Inammissibili i ricorsi su responsabilità e dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 5408 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che, sotto l’egida formale della violazione di legge e del vizio di motivazione, si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza allegare specifici, decisivi e inopinabili travisamenti delle fonti probatorie, sono inammissibili, perché diretti a sollecitare una preclusa rivalutazione del materiale probatorio. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.: è inammissibile la doglianza che miri in legittimità a una nuova valutazione della congruità, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 04.04.2024, aveva confermato la condanna inflitta a due imputati per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, rideterminando le pene loro rispettivamente applicate. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a tre motivi.

La parte civile depositava memoria, insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e chiedendo la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo nell’interesse di uno dei ricorrenti e il terzo nell’interesse dell’altro contestavano l’affermazione di responsabilità per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato. La Corte li ha ritenuti affidati a doglianze generiche, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito.

I giudici di legittimità hanno ribadito che tali censure non sono consentite, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione o un’alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di specifici, decisivi e inopinabili travisamenti. A sostegno richiamano Sez. U n. 12 del 31.05.2000 e Sez. U n. 24 del 24.11.1999, oltre a Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019. L’apparato giustificativo, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza.

Il secondo e il terzo motivo nell’interesse di un ricorrente e il primo e il secondo nell’interesse dell’altro censuravano la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che essi replicano, senza elementi di effettiva novità, i rilievi di gravame già congruamente disattesi, prospettando questioni non consentite e comunque manifestamente infondate.

La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è quindi inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità, salvo mero arbitrio o ragionamento illogico. Nel caso concreto la congruità era stata riconosciuta in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere. Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di merito avevano valorizzato il ruolo di organizzatore, l’attenta preordinazione dei mezzi e l’approfittamento del rapporto di conoscenza e fiducia verso l’anziana persona offesa; per l’altro imputato, la mancanza di elementi positivamente valutabili, non essendo le dichiarazioni confessorie espressive di reale atteggiamento collaborativo.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese processuali e a 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, essendo la relativa memoria tardivamente depositata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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