Nullità dell’udienza di appello per omessa comunicazione del rinvio alle parti (Cass. pen. Sez. II n. 21109 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità, ai sensi degli art. 178 e art. 178 cod. proc. pen. (recte, delle regole sulla citazione e avviso di udienza), l’udienza di appello fissata a seguito di rinvio disposto dal giudice in accoglimento di istanza congiunta delle parti, quando la comunicazione della nuova data non sia stata effettuata alle parti private presenti alla precedente udienza. La nullità è deducibile e tempestivamente rilevata, non risulta sanata e si propaga alla sentenza emessa in esito a tale udienza. La circostanza che il procedimento sia trattato con il rito cartolare e che l’imputato abbia omesso di chiedere la trattazione orale non elide l’interesse del difensore a essere edotto della data fissata, ove funzionale alla produzione di elementi utili alla decisione. Il vizio processuale assume carattere pregiudiziale e assorbente rispetto all’esame dei motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 04.11.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen., con le conseguenti statuizioni civili in favore della parte civile. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge processuale: all’udienza del 27.06.2025 il giudice di secondo grado, in accoglimento di un’istanza congiunta della difesa e della parte civile, aveva rinviato il processo al 04.11.2025 disponendo la comunicazione del rinvio alle parti non presenti, comunicazione che però non era stata effettuata. La sentenza era stata poi emessa senza la presenza delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Dal materiale trasmesso, cui la Suprema Corte può accedere in quanto è stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., risulta che all’udienza del 27.06.2025 la Corte di appello, accogliendo l’istanza congiunta dell’imputata e della parte civile, aveva rinviato il processo al 04.11.2025 disponendo la comunicazione del rinvio alle parti assenti. Di tale comunicazione, però, non v’è traccia negli atti, con conseguente mancata effettuazione.
La Suprema Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001, secondo cui l’accesso agli atti del procedimento è consentito quando sia stata denunciata una nullità processuale. Ne deriva che l’udienza del 04.11.2025 è affetta da nullità ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen..
La Corte respinge l’obiezione fondata sul rito cartolare. Il difensore dell’imputata ha indicato le ragioni dell’interesse a essere edotto della data fissata: documentare le ulteriori somme versate alla vittima, potenzialmente rilevanti ai fini della remissione di querela o di una riduzione della pena. Tale interesse è stato valutato dalla Corte come condivisibile e fondato.
La nullità non è stata sanata ed è stata tempestivamente eccepita; essa si propaga alla sentenza di appello, che va annullata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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