Manifestamente infondata la questione sulla prescrizione della legge Orlando (Cass. pen. Sez. VII n. 35540 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione di legittimità costituzionale della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 è manifestamente infondata, perché la Corte costituzionale ha già dichiarato la conformità di tale regime agli artt. 3 e 25 Cost. per i fatti commessi tra l’entrata in vigore della legge stessa e quella della legge n. 3/2019. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che si limiti a contestare genericamente la motivazione della sentenza di appello o che riproponga censure già dedotte e motivatamente disattese dal giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato quando la richiesta non sia accompagnata dall’allegazione di positivi elementi di valutazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 07/11/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25/03/2024 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 1 legge n. 150/1992, in relazione alla detenzione abusiva di esemplari di tartaruga marina, specie protetta. La pena era stata fissata in sei mesi di arresto e 15.000,00 euro di ammenda, con sospensione condizionale.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione. In via preliminare chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della prescrizione per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost.; nel merito deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, con riferimento alle attenuanti generiche e alla misura della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla deduzione preliminare, che il ricorrente fondava sul preteso contrasto della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 con i parametri costituzionali.

La Corte ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2026, n. 38, ha già chiarito che il regime della prescrizione risultante dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore, il 3 agosto 2017, e l’entrata in vigore della legge n. 3/2019, il 1° gennaio 2020, confermando in tal modo la legittimità costituzionale della disciplina introdotta dalla c.d. legge Orlando. La deduzione è stata quindi giudicata manifestamente infondata.

Quanto ai motivi di merito, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati sotto un triplice profilo: per la loro genericità, perché sollecitavano una rivalutazione del quadro probatorio preclusa in cassazione al di fuori del vizio di motivazione, e perché costituivano pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e motivatamente disattese.

Sul punto la sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni della figlia dell’imputato, che aveva riferito come questi avesse riportato alcune tartarughe dalla Sardegna e come le stesse si fossero riprodotte nel giardino di casa, nonché le dichiarazioni della coimputata, che attribuiva la decisione di detenerle all’imputato. A fronte di tale motivazione il ricorrente ha opposto contestazioni generiche, non assolvendo all’onere di specificità richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.

Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha osservato che la pena era già stata irrogata nel minimo edittale e che la richiesta delle attenuanti generiche non era stata accompagnata dall’allegazione di positivi elementi di valutazione, circostanza che di per sé giustifica il diniego, in coerenza con i precedenti richiamati. Alla inammissibilità del ricorso conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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