Sostituzione della pena detentiva breve rimessa a valutazione discrezionale del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 35143 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981 è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che la esercita con l’osservanza dei criteri dell’art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto, le modalità di commissione e la personalità del condannato. I fondati motivi che giustificano il diniego, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, della legge n. 689 del 1981, impongono un bilanciamento prognostico tra istanze rieducative ed effettività della pena, traducendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione. L’accertamento delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e conferente. Il diniego fondato sulla personalità negativa del condannato, desunta dai precedenti, non è censurabile nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, dal Tribunale, del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 e condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda, con sospensione della patente per un anno. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria e ha confermato la sentenza nel resto.

Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., sostenendo che il diniego si fondi su una errata valutazione della finalità rieducativa e preventiva della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel rigettare l’istanza di sostituzione, ha ritenuto la pena sostitutiva inidonea nel caso concreto, non esercitando la stessa efficacia deterrente, afflittiva e rieducativa della reclusione, tenuto conto della personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta rimessa alla discrezionalità del giudice, che la esercita secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., valutando gravità del fatto, modalità di commissione e personalità del condannato risultante dal certificato penale.

I fondati motivi posti a base del diniego, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, della legge n. 689 del 1981, richiedono un bilanciamento in chiave prognostica tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e l’obiettivo di assicurare l’effettività della pena. Da ciò deriva un obbligo di adeguata e congrua motivazione a carico del giudice.

La Corte richiama il principio secondo cui l’accertamento della sussistenza delle condizioni per applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981, costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo congruo e conferente, come nel caso esaminato (Sez. I n. 35849 del 17.05.2019).

Nel caso concreto la Corte territoriale ha formulato un’ampia valutazione negativa sulla prognosi favorevole, con riguardo alla finalità deterrente e rieducativa, valorizzando la personalità negativa del ricorrente, desunta dalla condotta accertata e dai precedenti, uno dei quali specifico. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

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