Riparazione per ingiusta detenzione, frequentazioni ambigue e autonomia del giudizio (Cass. pen. Sez. IV n. 33966 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice è tenuto a valutare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, anche diversi da quelli posti a base del giudizio di cognizione, al fine di accertare se l’istante abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà con condotta dolosa o gravemente colposa. I due giudizi, quello di riparazione e quello di cognizione, restano del tutto autonomi e possono pervenire a conclusioni differenti sul medesimo materiale probatorio. Le frequentazioni ambigue, in particolare, rilevano quali comportamenti indicativi di contiguità al sodalizio criminale, idonei a far sospettare il coinvolgimento nelle attività illecite. La prova di tali condotte può essere tratta anche da conversazioni intercettate tra terze persone, purché la loro portata sfavorevole risulti accertata, e non è sufficiente a escluderla la sola genericità dello scambio verbale. L’art. 314 cod. proc. pen. non consente, ai fini della gradazione dell’indennizzo, il ricorso analogico ai principi degli artt. 1227 e 2056 cod. civ..

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza di indennizzo per la detenzione subita da un soggetto a seguito dell’esecuzione di un decreto di fermo per la sua presunta partecipazione a un’associazione per delinquere di stampo mafioso, per un periodo complessivo di 1021 giorni. Il giudice territoriale ha escluso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’istante eziologicamente collegato alla detenzione, liquidando in suo favore la somma di euro 240.772,22 secondo il criterio matematico elaborato dalla giurisprudenza, senza riduzioni.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo due motivi: il primo relativo al difetto del comportamento ostativo all’insorgenza del diritto, il secondo concernente il quantum liquidato e la mancata decurtazione della somma. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, cui ha aderito la difesa dell’istante.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, ai fini dell’indennizzo, si può prescindere dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione solo l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia e misura della pena. La privazione della libertà è ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa con condotta dolosa o gravemente colposa, poiché altrimenti l’indennizzo perderebbe la propria funzione riparatoria. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 51779 del 2013.

Il giudice della riparazione, per stabilire se l’istante abbia concorso a causare la detenzione, deve compiere una valutazione ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, non dovendo accertare se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito. Il compendio probatorio non è valutato ai fini della responsabilità penale, ma per verificare l’esistenza di un comportamento che abbia contribuito a configurare il grave quadro indiziante.

Secondo la Corte, i giudici territoriali hanno sovrapposto i piani di analisi: hanno escluso la colpa grave valorizzando la valutazione della riunione nei termini ritenuti dal giudice dell’assoluzione e svalorizzando il dialogo tra affiliati sull’affidamento di incarichi illeciti all’istante. Tale impostazione è errata, perché la rilevanza penale della condotta è estranea a questo giudizio, rilevando invece lo scrutinio del comportamento eziologicamente collegato all’intervento dell’autorità giudiziaria. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le frequentazioni ambigue devono essere percepite come comportamenti indicativi di contiguità al sodalizio, tali da far sospettare il coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. IV n. 574 del 2024; n. 49613 del 2018).

La prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi può essere tratta anche da conversazioni intercettate tra terze persone, purché la portata sfavorevole sia stata univocamente accertata dalla sentenza di assoluzione (Sez. IV n. 8914 del 2015). Nella specie, lo stesso giudice della riparazione dà atto del dialogo tra due soggetti intranei alla cosca, senza precisare se il giudice dell’assoluzione li avesse ritenuti attendibili: non è sufficiente, ai fini in esame, la sola genericità dello scambio verbale.

L’ordinanza è quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sulla rilevanza ostativa della condotta, per verificare se sia stata improntata a colpa grave o, in caso negativo, a colpa anche solo lieve, rilevante ai fini della gradazione dell’indennizzo. Quest’ultima va effettuata in base a un’interpretazione a contrario dell’art. 314 cod. proc. pen. e non mediante applicazione analogica dei principi degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza delle discipline (Sez. IV n. 2198 del 2022; n. 51343 del 2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *