Prescrizione maturata prima della sentenza impugnata: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 11069 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora risulti già maturata una causa di estinzione del reato, il giudice di legittimità la rileva d’ufficio ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., anche in presenza di un valido rapporto processuale di impugnazione, e annulla senza rinvio la sentenza impugnata. L’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio di immediata applicabilità della causa estintiva, sicché non sono esaminabili i vizi di motivazione dedotti. Non ricorrono gli estremi per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., quando dagli atti non emerge all’evidenza la necessità dell’assoluzione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che aveva confermato la condanna resa dal Tribunale di Pescara per il reato di furto aggravato, qualificazione data al fatto originariamente contestato. Il ricorso si articola in cinque motivi, con i quali si deducono la mancanza di motivazione, il travisamento della testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria, l’inosservanza dell’art. 195 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e sulla richiesta di declaratoria di prescrizione.
La questione centrale, tuttavia, non attiene ai vizi dedotti: il reato risulta estinto per prescrizione in data anteriore alla pronuncia impugnata, circostanza che il Collegio rileva d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto che sussistono i requisiti discendenti dall’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, i quali consentono di rilevare l’intervenuta causa estintiva ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. La prescrizione risulta maturata in data 30.03.2024, dunque prima della sentenza di appello.
Una volta accertata l’esistenza della causa estintiva, la Corte ritiene superfluo ogni approfondimento sulla fondatezza dei motivi. Richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, quando risulti una causa di estinzione del reato, non rilevano eventuali nullità, perché l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva: sul punto richiama Sezioni Unite n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese.
Né sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa estintiva, quale la prescrizione: è il principio affermato da Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti. Il ragionamento conduce a escludere l’esame nel merito dei cinque motivi proposti.
Il Collegio verifica infine la sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Tali condizioni non ricorrono, poiché dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione non emergono all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera constatazione, la necessità dell’assoluzione: ancora le Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti.
Da ciò discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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