Mandato di arresto europeo: verifica effettiva delle condizioni detentive prima della consegna (Cass. pen. Sez. F n. 31286 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna fondato sul rischio di trattamenti inumani o degradanti opera anche in presenza di mandato processuale, ogni qualvolta la consegna comporti una misura privativa della libertà personale. Il giudice della consegna non può recepire acriticamente le rassicurazioni dello Stato emittente. Deve accertare in concreto lo spazio individuale disponibile e valutare in modo unitario il sovraffollamento, la carenza di personale e la concreta fruibilità dei fattori compensativi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale. L’omessa verifica integra violazione di legge ai sensi dell’art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di consegna di un cittadino turco in relazione a un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Salonicco per tentato omicidio e rapina aggravata. I fatti erano stati commessi in territorio greco nel giugno 2022.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il consegnando, deducendo due motivi: la mancata verifica delle condizioni detentive negli istituti di destinazione, con riferimento allo spazio minimo di tre metri quadrati, e l’omessa valutazione del rischio discriminatorio connesso all’origine curda.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di portata generale. Il motivo di rifiuto della consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti non è circoscritto ai mandati emessi a fini esecutivi. Esso opera anche quando il mandato è processuale, poiché la verifica riguarda il rischio concreto derivante dalle condizioni di detenzione nello Stato di emissione, a prescindere dal titolo della privazione della libertà. La Corte richiama sul punto un proprio precedente (Sez. 6 n. 21486 del 2025).
Richiamato il principio dell’acquisizione di informazioni individualizzate sul regime detentivo (Sez. 6 n. 26383 del 2018), la Corte ribadisce che tale regola resta valida anche dopo il d.lgs. n. 10 del 2021, che ha modificato la disciplina delle cause di rifiuto. Restano fermi i criteri elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu): l’accertamento del rischio va svolto chiedendo allo Stato emittente tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l’interessato.
La valutazione deve essere complessiva e unitaria. Quanto allo spazio individuale, i fattori compensativi rilevano solo quando concorrono tre circostanze: la breve durata della detenzione, la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e le condizioni carcerarie dignitose (Sez. Un. n. 6551 del 2021). La soglia di tre metri quadrati calpestabili è calcolata al netto dei servizi igienici, ma comprensiva degli arredi. Se lo spazio è inferiore a tale soglia, occorre una valutazione congiunta delle modalità detentive, non il mero calcolo metrico.
Nel caso concreto la Corte rileva che tale verifica non è stata compiuta. La Corte territoriale ha recepito le informazioni delle autorità elleniche senza sottoporle a vaglio critico, senza accertare lo spazio individuale concretamente assicurato e senza esaminare il sovraffollamento, la presenza di detenuti oltre la capienza e la carenza di personale segnalata dalle stesse autorità. Emerge una motivazione soltanto apparente, che integra violazione di legge. Il secondo motivo è invece infondato, perché sollecita una rivalutazione di merito estranea al giudizio di legittimità. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
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Nota della Redazione
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