Remissione di querela in appello e annullamento senza rinvio in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11065 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire della remissione di querela, ritualmente accettata, per reati procedibili a querela comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi i reati estinti, ove non emerga dalla decisione impugnata la prova evidente dell’innocenza dell’imputato o l’incontrovertibile insussistenza del fatto. Resta preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, essendo l’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali integri il vizio di legittimità. La rideterminazione della pena per il reato residuo, quando richieda valutazioni di merito, va rimessa al giudice di appello con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’8 aprile 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 7 luglio 2023: un imputato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.680,00 di multa per furti aggravati e per il reato ex art. 707 cod. pen.; l’altro imputato a sei mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per un furto aggravato.

Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con quattro motivi violazione di legge e vizio di motivazione: inidoneità della querela, erroneità dell’affermazione di responsabilità, erronea contestazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, eccessività del trattamento sanzionatorio. Nelle more del giudizio di legittimità le persone offese hanno rimesso la querela, con contestuale accettazione degli imputati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la sopravvenuta remissione di querela. I furti aggravati contestati sono procedibili a querela e le persone offese li hanno rimessi l’11 dicembre 2024, con accettazione degli imputati: ne deriva la necessità di pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati.

La Corte verifica il limite a tale declaratoria. Poiché dalla decisione impugnata non emergono elementi idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza degli imputati, né l’incontrovertibile insussistenza del fatto, l’annullamento senza rinvio è disposto. Le spese del procedimento restano a carico dei querelati, in ossequio all’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

L’estinzione assorbe i primi tre motivi di ricorso, afferenti ai reati divenuti non più procedibili. Residua la posizione del solo imputato condannato per il reato ex art. 707 cod. pen. Il secondo motivo, che lamenta l’insussistenza della responsabilità, è inammissibile: la Corte ribadisce che esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito, richiamando Sez. U n. 6402 del 30.04.1997 e Sez. V n. 17905 del 23.03.2006, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Quanto alla pena, l’estinzione dei reati impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato residuo. Non potendo la Suprema Corte procedere a tali valutazioni di merito, è pronunciato annullamento con rinvio alla Corte di appello di Brescia, restando assorbito il quarto motivo.

Infine, la Corte esclude la liquidazione delle spese della parte civile, le cui conclusioni non si confrontano con i motivi di ricorso, richiamando sul punto Sez. U n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023 e Sez. U n. 5466 del 28.01.2004.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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