Prescrizione dei ratei di pensione privilegiata e domanda cartacea irrituale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 15 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda di pensione privilegiata su supporto cartaceo, in difformità dalle modalità telematiche prescritte, non integra una causa di improcedibilità né fa decorrere il termine di prescrizione dei ratei, poiché il comma 5 dell’art. 38 del D.L. n. 78/2010 non commina alcuna sanzione e la regolarizzazione telematica produce effetti ora per allora sulla domanda originaria. Il dies a quo della prescrizione va individuato, ai sensi del comma 5 dell’art. 143 del d.P.R. n. 1092/1973, nel giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione è portato a conoscenza dell’interessato, in coerenza con l’art. 2935 cod. civ., poiché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Ne deriva che le somme maturate anteriormente al quinquennio rispetto alla domanda telematica non sono prescritte e devono essere corrisposte con interessi legali e, se superiori, rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e posto in quiescenza dal 2 maggio 2013, ha chiesto la corresponsione degli arretrati della pensione privilegiata, riconosciutagli per invalidità dipendente da causa di servizio (tab. A, ctg. 7). L’istanza di pensione era stata inoltrata al Comando dell’Arma su supporto cartaceo e, solo in data 22 aprile 2020, ripresentata all’INPS in via telematica.

L’Istituto, pur accogliendo la domanda con decorrenza dal 1° maggio 2013, aveva liquidato gli arretrati applicando il criterio del primo giorno del mese successivo alla domanda telematica, facendo poi salvo il solo quinquennio anteriore. La controversia, originariamente radicata davanti al giudice del lavoro, era stata definita con declinatoria di giurisdizione in favore della Corte dei conti e riassunta dal pensionato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che, a seguito della riliquidazione intervenuta e del pagamento degli arretrati per il periodo successivo al 22 aprile 2015, è venuto meno l’interesse ad agire per quella parte della pretesa. Ne consegue la dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere, figura elaborata dalla prassi e applicata secondo il principio per cui essa presuppone il sopravvenuto venir meno di un risultato utile conseguibile solo con l’intervento del giudice (v. Cass. n. 6676/2015).

Il nucleo della decisione riguarda i ratei anteriori. Secondo la giurisprudenza contabile, dal comma 5 dell’art. 38 del D.L. n. 78/2010 si desume che il legislatore, nel rimettere all’INPS la definizione di termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici, non prevede alcuna sanzione per la domanda presentata con modalità difformi. L’interpretazione conservativa delle circolari INPS (in particolare il punto 2 della circolare n. 131/2012) comporta che, regolarizzata la forma telematica, diviene procedibile, con efficacia ora per allora, lo scrutinio della domanda cartacea originaria (Sez. Giur. Sicilia n. 388/2022; n. 917/2021).

Pertanto la presentazione della domanda cartacea all’Amministrazione datoriale non è idonea a far decorrere la prescrizione dei ratei, altrimenti l’errore sulla modalità si tradurrebbe in una sanzione per il pensionato. Il dies a quo va invece individuato nel giorno in cui il provvedimento di liquidazione è portato a conoscenza dell’interessato, secondo il comma 5 dell’art. 143 del d.P.R. n. 1092/1973, disposizione coerente con l’art. 2935 cod. civ.

Nel caso concreto, il pensionato non conosceva né l’an né il quantum della riliquidazione e non poteva far valere il diritto prima di quella conoscenza: le somme anteriori al 22 aprile 2015 non sono dunque prescritte. L’INPS è condannato a corrispondere le mensilità arretrate dal 2 maggio 2013 al 22 aprile 2015, con interessi legali e rivalutazione monetaria ove superiore (SS.RR. n. 6/2008/QM; n. 10/2002/QM). Le spese seguono la soccombenza, liquidate anche per la parte cessata in base alla soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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