Insufficiente l’attendibilità del pascolatore: rigettata la domanda erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 103 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per illecita percezione di contributi PAC, l’attendibilità delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da un soggetto terzo indicato quale pascolatore è insidiata dalla esistenza di un interesse del dichiarante al contenuto dell’accertamento. Quando il presunto pascolatore per conto terzi sia a sua volta percettore di contributi comunitari per il pascolamento in proprio, la dichiarazione è viziata da conflitto di interessi. L’ammissione di aver pascolato per l’azienda convenuta vanificherebbe la liceità della domanda di aiuto presentata in proprio, poiché i medesimi capi non possono pascolare contemporaneamente su mappali differenti. A tale limite si aggiunge la genericità e contraddittorietà del dichiarato, che rende l’elemento inidoneo a fondare la gravità, precisione e concordanza dell’indizio richiesta dall’art. 95 c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa agricola individuale, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 63.687,37, oltre attualizzazione, in favore di AGEA e della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo pagatore regionale. Si contesta l’indebita percezione di contributi comunitari PAC per l’annualità 2011, liquidati a fronte di domande di aiuto contenenti, secondo l’accusa, dati non veritieri sui titoli di conduzione e sull’effettivo pascolamento dei terreni montani.

Il titolare è stato assolto in sede penale, ma l’azione erariale è autonoma. La Regione Lombardia è intervenuta ex art. 85 d.lgs. n. 174/2016, chiedendo la condanna al pagamento della somma a titolo di dolo in favore dell’Organismo pagatore. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e, nel merito, la mancata prova dei fatti costitutivi, contestando in particolare le dichiarazioni dei pascolatori raccolte in sede penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. La difesa sostiene che il termine quinquennale decorrerebbe dalla relazione conclusiva della Guardia di Finanza del 13.12.2017 e non dalla trasmissione della notitia damni del 23.04.2021. Il Collegio ribadisce la regola generale dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994: il termine decorre dalla conoscibilità obiettiva del fatto dannoso e, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Nel caso di frode nella percezione dei contributi, l’occultamento si concreta nelle modalità stesse della condotta illecita, idonee a eludere l’ordinaria diligenza dell’amministrazione. L’eccezione è pertanto infondata: la domanda risulta proposta entro il termine, considerati l’effetto interruttivo dell’invito a dedurre e la sospensione dei termini per l’emergenza Covid.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dei contributi PAC nel regime del disaccoppiamento e del principio di condizionalità. L’aiuto è commisurato all’ettaro posseduto o detenuto, in presenza di effettivo utilizzo del terreno mediante pascolamento o sfalcio annuale, comprovato dai modelli 7 di monticazione e demonticazione rilasciati dall’ASL. La contestazione erariale si fonda sull’indicazione, nelle domande di aiuto, di pascolatori terzi che non avrebbero effettivamente pascolato sui terreni dell’azienda convenuta.

Dirimente diventa così la valutazione delle dichiarazioni rese dal pascolatore terzo escusso a sommarie informazioni. La Sezione richiama i commi 2 e 3 dell’art. 95 c.g.c. e l’art. 98 c.g.c., che impongono di verificare la attendibilità del dichiarante. Non può trascurarsi l’esistenza di un interesse del soggetto: se il pascolatore avesse ammesso di aver fatto pascolare il bestiame anche sui terreni del convenuto, avrebbe compromesso la liceità della propria domanda di contribuzione, poiché i capi non possono pascolare simultaneamente su mappali diversi.

A tale valutazione preliminare di inattendibilità si aggiunge la genericità e la contraddittorietà del dichiarato. Il pascolatore afferma di aver operato in piena autonomia, ma poi descrive un rapporto di collaborazione con il gestore di una società di servizi, dal quale avrebbe ricevuto la disponibilità di ulteriori pascoli e al quale consegnava i modelli 7. Il riferimento a una “disponibilità” di terreni per conto di un terzo, senza indicazione del titolo giuridico, priva l’elemento del carattere della precisione. L’indizio non è quindi idoneo a fondare l’accertamento per come formulato dalla Procura.

La domanda erariale è perciò rigettata in quanto fondata su dichiarazioni inattendibili e generiche. Il rigetto comporta la liquidazione in favore della parte convenuta degli onorari e diritti di difesa, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., posti a carico dell’amministrazione. Nulla per le spese del giudizio per l’interveniente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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