L’onere probatorio dell’innocenza incombe sempre sull’accusa (Cass. pen. Sez. 1 n. 18805 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, il giudice di appello, in presenza della parte civile, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie. La conferma delle statuizioni civili non può essere desunta dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo il giudice confutare specificamente i motivi d’appello e accertare i presupposti dell’illecito civile secondo il criterio della “probabilità prevalente”, senza formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Palmi per il reato di incendio aggravato, ha dichiarato estinto il reato per sopravvenuta prescrizione, decidendo poi sull’impugnazione ai soli effetti civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. Il giudice di secondo grado ha escluso la possibilità di prosciogliere l’imputato nel merito, ritenendo non evidente la prova della sua innocenza, e ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 578 e 129, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato il criterio civilistico della “probabilità prevalente” senza svolgere l’approfondita valutazione del compendio probatorio richiesta dalle Sezioni Unite e senza confrontarsi specificamente con le censure difensive.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Con la sentenza Sez. U, n. 35490 del 2009, Tettamanti, è stato stabilito che, in presenza della parte civile, il giudice d’appello che rilevi una causa estintiva del reato è tenuto a compiere una valutazione approfondita del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza essere legato ai canoni di economia processuale, e che l’assoluzione può prevalere solo se emerga con evidenza la mancanza di responsabilità penale.

La Corte ha poi richiamato la sentenza Corte cost. n. 182 del 2021, secondo cui il giudice penale chiamato a decidere sull’impugnazione agli effetti civili dopo l’estinzione del reato deve accertare la responsabilità secondo il criterio del “più probabile che non”, proprio dell’illecito civile, e non secondo la regola penalistica dell'”alto grado di probabilità logica”. Infine, con la sentenza Sez. U, n. 36208 del 2024, Calpitano, è stato precisato che il giudice d’appello, in presenza della parte civile, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie.

Applicando tali principi, la Cassazione ha riconosciuto che la sentenza impugnata è certamente errata nella parte in cui ha richiamato l’oramai irrilevante concetto di “evidenza della prova”. Tale erroneo riferimento, tuttavia, non determina l’annullamento della decisione, poiché la Corte territoriale ha correttamente affrontato il tema della valutazione dell’assenza degli elementi conducenti al proscioglimento secondo il criterio del ragionevole dubbio, nel quale il parametro della “probabilità prevalente” resta assorbito, e ha adeguatamente confutato le doglianze difensive.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *