Differimento facoltativo pena e detenzione domiciliare: condizioni di salute e pericolosità attuale (Cass. pen. Sez. 1 n. 18175 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, previsto dall’art. 147, n. 2, cod. pen., postula l’accertamento di uno stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata, ovvero di una affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura, oppure di condizioni di salute talmente gravi da rendere l’espiazione contrastante con il senso di umanità e tale da impedire una consapevole partecipazione al percorso rieducativo. L’eventuale concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. non ha ambito applicativo autonomo, potendo essere disposta solo in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti del differimento della pena. L’età avanzata del condannato incide sulle valutazioni richieste dalle citate disposizioni, ma va considerata unitamente alla durata della pena e alla pericolosità sociale attuale, che costituisce elemento dirimente ai fini del diniego.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l’istanza di un condannato, di ottantun anni, volta ad ottenere il differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. L’uomo, affetto da plurime gravi patologie, espiava una pena detentiva per il reato di tentato omicidio commesso in danno della ex moglie.
Avverso l’ordinanza di rigetto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando la carenza motivazionale in ordine alla mancata valutazione dell’età avanzata del condannato, dell’idoneità del domicilio indicato — una casa di cura distante oltre 850 km dal luogo del reato — e del consenso prestato all’applicazione del braccialetto elettronico. Tali circostanze, congiunte alle patologie, avrebbero reso la pena inumana, in violazione dell’art. 27 Cost., anche alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricostruito i confini applicativi dell’istituto del differimento facoltativo della pena, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità. Ha quindi precisato che l’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., a differenza dell’ipotesi di cui al comma 1, lett. c), non configura un beneficio con presupposti autonomi, potendo essere riconosciuto solo quando ricorrano i requisiti legittimanti il rinvio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147 cod. pen.
Quanto al merito delle doglianze, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata non presentasse le dedotte carenze. Il Tribunale di sorveglianza, sulla base della relazione sanitaria, aveva infatti fornito un quadro puntuale delle patologie del ricorrente, evidenziando come queste fossero adeguatamente seguite in ambito carcerario, con garanzia delle terapie farmacologiche necessarie, e come non risultassero suscettibili di repentini e gravi peggioramenti, non apparendo quindi incompatibili con la detenzione.
La Corte ha inoltre condiviso la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla pericolosità sociale del condannato, ritenuta ancora attuale e dimostrata dalle condotte aggressive e minacciose poste in essere nel 2024 nei confronti della ex moglie, che avevano già determinato la revoca della detenzione domiciliare precedentemente concessa. Tale elemento, valutato congiuntamente alle condizioni di salute, è stato considerato dirimente per escludere la sussistenza dei presupposti per il differimento della pena.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata pertanto ritenuta esaustiva e conforme ai principi giurisprudenziali richiamati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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