Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 3495 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello, motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, è inammissibile. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi i quali, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo che omette il confronto puntuale con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 marzo 2024, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99, 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e artt. 99, 110, 624-bis cod. pen. (capo B).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccessivo aumento di pena disposto per il riconoscimento della continuazione. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio proposto avverso la sentenza di primo grado.
La Corte ha richiamato il principio, più volte affermato, secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01). Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Ne deriva che il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale — con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso — con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
È dunque inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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