Inammissibilità del ricorso per rivalutazione del fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 795 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, prospetti una non consentita rivalutazione del fatto è inammissibile. Nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. Tale principio si applica anche in caso di conformi decisioni di merito, ove le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e sulla ricostruzione della condotta appartengano alla esclusiva competenza dei giudici di merito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada, commesso in una data imprecisata, con sentenza del Tribunale confermata dalla Corte d’appello. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente osservato che le censure difensive non prospettavano un travisamento della prova, ma una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito. Le conformi decisioni di merito avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni del testimone, valorizzando elementi logici quali la necessità di raggiungere il luogo del controllo con un veicolo e il sopraggiungere del proprietario solo in un secondo momento, dopo essere stato contattato per il recupero del mezzo.
Nel richiamare i principi di cui a Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 e Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto e la scelta tra diverse ricostruzioni plausibili sono prerogative del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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