Sospensione prescrizione dal deposito motivazione: computo termine in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 12379 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del corso della prescrizione, disciplinata dall’art. 159 cod. pen., opera, in base alla legge n. 103 del 1997, dal termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado sino alla data di tale deposito. Il periodo di sospensione non si somma al termine di prescrizione, ma lo prolunga del tempo effettivamente trascorso tra la scadenza del termine per il deposito e la data in cui la motivazione viene depositata. Nel computo del termine massimo di prescrizione, pertanto, deve considerarsi la finestra temporale in cui il decorso è rimasto sospeso, con la conseguenza che la verifica dell’eventuale intervenuta estinzione del reato va effettuata al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, tenendo conto di tale sospensione.
Il Fatto
Due imputati, condannati in primo grado per il reato di cui all’art. 256, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, vedevano confermata la sentenza dalla Corte di appello di Napoli. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il travisamento delle dichiarazioni rese in sede di esame e, con un secondo motivo, la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo che alla data di emissione della sentenza di secondo grado fossero già decorsi i termini.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, in quanto volto a una diversa ricostruzione del fatto. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte territoriale non aveva travisato le dichiarazioni rese dagli imputati, ma ne aveva correttamente valutato il contenuto, desumendo da esse la piena consapevolezza della violazione delle prescrizioni amministrative. La condotta, come emerso dalle trascrizioni, era stata determinata da una crisi imprenditoriale, circostanza che non escludeva l’elemento soggettivo del reato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la richiesta di declaratoria di prescrizione non era stata formulata negli atti di appello e che, pur sussistendo l’obbligo del giudice di rilevarla d’ufficio, al momento della pronuncia impugnata il termine massimo non era ancora decorso. La questione è stata risolta applicando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 1997, invocabile per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma. Il corso della prescrizione era rimasto sospeso dal termine di novanta giorni per il deposito della motivazione di primo grado, scadente il 22 febbraio 2023, fino al 22 agosto 2024, data del deposito stesso. Tra la data del reato e l’inizio della sospensione erano decorsi anni quattro, mesi cinque e giorni ventidue; a ciò doveva aggiungersi il periodo residuo di mesi sei e giorni otto, il cui decorso era ripreso dal 22 agosto 2024. Il termine massimo di prescrizione scadeva pertanto il 2 marzo 2025, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello del 24 gennaio 2025.
La Corte ha dichiarato i ricorsi, proposti dagli imputati, inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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