Prescrizione del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30250 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE sul compenso ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, la prescrizione decennale del diritto al risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Da quel momento gli aventi diritto, esclusi dal beneficio della borsa di studio ivi previsto, hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento della normativa europea. È manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia volta a far decorrere il termine dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato e il giudice munito di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specializzando iscritto a corsi di specializzazione negli anni accademici 1982/1986 e 1986/1991, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie in materia di compenso per i medici ammessi ai corsi di specializzazione post lauream. Il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8406/2023, ha respinto il gravame.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi della violazione delle norme sulla prescrizione e sollecitando un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Le amministrazioni statali si sono costituite con unico controriscorso; gli altri medici, già appellanti, sono rimasti intimati. Dopo la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi del secondo comma della stessa norma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esclude ogni incompatibilità del Presidente di Sezione o del Consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del Collegio che definisce il giudizio, richiamando Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024: la proposta non ha funzione decisoria né la decisione in camera di consiglio integra una fase autonoma di riesame.
Nel merito, il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata, facendo decorrere il termine decennale dal 27 ottobre 1999, è conforme all’orientamento consolidato, ribadito da Cass. Sez. U. n. 17619 del 31.05.2022.
Il principio era già stato affermato da Cass. Sez. 3 n. 39421 del 13.12.2021, secondo cui è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia sulla decorrenza del termine: anche prima della individuazione giurisprudenziale del soggetto passivamente legittimato non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato, e ogni controversia di giurisdizione poteva essere risolta con il regolamento di giurisdizione.
Le Sezioni Unite hanno richiamato una serie di decisioni che hanno ribadito il principio: che, a seguito della tardiva trasposizione delle direttive realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata l’inadempienza dello Stato per i soggetti che avevano maturato i requisiti tra il 10 gennaio 1983 e il termine dell’anno accademico 1990-1991; e che la lacuna, parzialmente colmata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ha dato agli esclusi la ragionevole certezza della cessazione degli adempimenti, facendo decorrere da quella data la prescrizione.
Il ricorso si pone dunque in contrasto con tale orientamento, senza argomentazioni idonee a superarlo, rendendo superfluo il sollecitato rinvio pregiudiziale. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, alla somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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