Decadenza del direttore generale ASL e parere della Conferenza derogabile per urgenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1703 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto del direttore generale di ASL per gravi inadempienze, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, non richiede obbligatoriamente il parere della Conferenza di cui all’art. 2, comma 2-bis, del medesimo decreto quando ricorrano particolari esigenze di gravità ed urgenza, il cui accertamento, compiuto dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. La Regione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle ASL, può legittimamente istituire organi ispettivi interni, come un gruppo di lavoro intersindacale, per verificare l’operato dei direttori generali, senza che ciò configuri violazione di legge. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
Il Fatto
Il direttore generale di una ASL, nominato con provvedimento della Giunta regionale e vincolato da contratto d’opera intellettuale, era stato sottoposto a verifica da un gruppo di lavoro intersindacale, istituito dalla Regione per accertare la coerenza della documentazione prodotta dai direttori generali e per analizzare i bilanci di previsione. La Giunta regionale, sulla base della valutazione negativa, aveva avviato le procedure per la revoca dell’incarico, culminate nella risoluzione del contratto e nella decadenza del direttore. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento era stato respinto in primo grado per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello, superata l’eccezione, aveva rigettato la domanda ritenendo legittima la procedura, qualificando la fattispecie come risoluzione per decadenza ex comma 7 dell’art. 3-bis citato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 per la mancata acquisizione del parere della Conferenza di cui all’art. 2, comma 2-bis, prima della declaratoria di decadenza. La disposizione richiamata, nel testo vigente ratione temporis, prevede che si possa prescindere dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Tale accertamento, compiuto dalla Corte territoriale, è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità, non essendo deducibile come vizio di violazione di legge una valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti di urgenza.
Quanto alla dedotta illegittimità della costituzione del gruppo di lavoro intersindacale, la Corte ha escluso che il legislatore statale ponga limiti alle modalità con cui la Regione possa acquisire contezza degli inadempimenti. L’art. 2, comma 2-sexies, lett. e), del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce infatti alle Regioni il potere di fissare le modalità di vigilanza e controllo sulle ASL, mentre solo per la valutazione dei risultati è previsto il raccordo con la Conferenza dei sindaci. La costituzione di un organo ispettivo è stata ricondotta ai poteri di controllo di gestione previsti dalla legge regionale, che consente attività ispettive di vigilanza e riscontro.
La Corte ha inoltre distinto la fattispecie da quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2014, che aveva dichiarato illegittima la decadenza automatica per fine legislatura, mentre ha richiamato il principio espresso dalla sentenza n. 124/2015, secondo cui le Regioni possono specificare le ipotesi di decadenza purché rientrino in quelle tipizzate dalla normativa statale.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente, attraverso il rinvio all’atto di appello, aveva sollecitato una rivalutazione del merito, deducendo una mancata valutazione di risultanze istruttorie, che non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in conformità al principio richiamato da Cass. n. 17005/2024.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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