Licenziamento disciplinare per infortunio simulato e nullità della sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14166 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del conferimento rispetto all’atto cui accede: è sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o con strumenti informatici, al ricorso, che il conferimento non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non sia successivo alla notificazione del ricorso. La sentenza di primo grado pronunciata all’esito di sola riserva, senza fissazione dell’udienza di discussione e conseguente lettura del dispositivo ex art. 429, primo comma, cod. proc. civ., è nulla, e tale nullità può essere rilevata dal giudice d’appello senza remissione della causa al primo giudice. L’attestazione del verbale di udienza può essere contestata solo con querela di falso. Non è consentito il deposito, unitamente alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., di documenti relativi a vicende successive al ricorso, salvi i casi previsti dall’art. 372 cod. proc. civ..
Il Fatto
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, respinge l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per avere simulato un infortunio sul lavoro. I giudici di merito ritengono preliminarmente nulla la pronuncia del Tribunale, perché emessa all’esito di una riserva e senza la fissazione dell’udienza di discussione e la successiva lettura del dispositivo.
Nel merito, la Corte territoriale respinge l’appello incidentale del lavoratore, non risultando provati comportamenti datoriali ritorsivi e discriminatori, e accoglie invece l’impugnazione principale della società, essendo dimostrato che l’infortunio denunciato non si era verificato e ravvisando nella condotta, tempestivamente contestata, la grave lesione del vincolo fiduciario idonea a giustificare il licenziamento in tronco. Il lavoratore soccombente ricorre in cassazione con quattro motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di nullità della procura per cassazione, rilasciata su foglio a parte e notificata a mezzo PEC unitamente al ricorso. Le Sezioni Unite n. 2075 del 2024 hanno chiarito che la specialità della procura non esige la contestualità del conferimento, purché essa sia congiunta al ricorso e il conferimento non sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione.
È poi dichiarata l’irritualità del deposito di una sentenza penale effettuato dalla società con la memoria. Nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., salve le eccezioni ivi previste. La produzione è pertanto inammissibile.
Il primo motivo, sulla nullità ex art. 429 cod. proc. civ., è respinto. Dal verbale di udienza risulta solo che il giudice “si riserva”; tale attestazione può essere inficiata solo da querela di falso e non può essere contrastata dall’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, che dà atto della lettura del dispositivo in un giorno diverso, senza indicazione del provvedimento di scioglimento della riserva e di fissazione della nuova udienza.
Il secondo motivo è inammissibile: la proposta di conciliazione sindacale, peraltro non perfezionatasi, non è fatto decisivo secondo i canoni delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il terzo motivo è inammissibile, perché sollecita una diversa valutazione delle prove: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia addossato l’onere a parte diversa, e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., secondo le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, solo se il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o applicato una regola di valutazione diversa.
Il quarto motivo è infine inammissibile: tempestività e specificità della contestazione disciplinare e valutazione della prova involgono apprezzamenti di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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