Prescrizione quinquennale della sanzione edilizia decorre dalla demolizione (TAR Lazio n. 2231 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 decorre dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, coincidente con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni ovvero, in mancanza, con l’effettiva demolizione delle opere abusive. L’ordine di demolizione adottato sull’unico presupposto della presenza del manufatto, senza verificarne l’avvenuta rimozione, è illegittimo per difetto di istruttoria. A fronte dell’eccezione di prescrizione è onere del titolare del credito provare i fatti interruttivi.
Il Fatto
Una società, titolare di concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico strumentale alla propria attività di somministrazione, subiva un sopralluogo della polizia locale nel marzo 2016. Veniva contestata la realizzazione di una struttura in metallo con chiusure laterali, impianti e arredi, qualificata come nuova costruzione su suolo pubblico in assenza di titolo e di autorizzazione della Soprintendenza, con conseguente sequestro probatorio.
In seguito la stessa polizia locale accertava l’avvenuta eliminazione di quanto realizzato, provocando il dissequestro. Nel dicembre 2023 il Comune ingiungeva comunque la demolizione e il pagamento di una sanzione pecuniaria. La società impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo il difetto di istruttoria, la prescrizione della sanzione, la nullità per incompletezza del provvedimento e l’errata quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Fondato è il primo motivo: l’ordinanza impugnata omette di considerare che al primo sopralluogo ne seguì un secondo, all’esito del quale fu accertata la demolizione di quanto realizzato, con conseguente dissequestro e rilascio dell’area. L’ingiunzione poggia dunque su un presupposto esistente in origine ma venuto meno prima della sua adozione.
Il Comune non ha effettuato alcun nuovo sopralluogo per verificare che l’area fosse ancora sgombra da manufatti. L’atto è quindi emesso sulla scorta di un quadro istruttorio superato e non aggiornato, con il conseguente difetto di istruttoria che ne determina l’illegittimità.
Da ciò deriva la fondatezza anche della seconda censura. Per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale dell’art. 28 della legge n. 689/1981 decorre solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, cioè dal conseguimento delle prescritte autorizzazioni o, in mancanza, dalla effettiva demolizione delle opere abusive. Per l’illecito permanente trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza, ai sensi dell’art. 158, comma I, c.p.
Essendo il manufatto rimosso non più tardi dell’aprile 2016, alla data di adozione dell’ordinanza il termine quinquennale era ampiamente spirato. A fronte dell’eccezione di prescrizione spetta al titolare del diritto di credito provare l’interruzione, per riconoscimento del debitore o per fatti provenienti dal titolare del diritto; onere che il Comune non ha assolto.
Il Collegio precisa che non sussistono impedimenti all’accertamento della prescrizione, trattandosi di materia soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e declaratoria di estinzione della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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