Revoca del nulla osta per sopravvenuta carenza dei requisiti del datore (TAR Lazio n. 306 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno del lavoratore extracomunitario, il sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti prescritti in capo al datore di lavoro determina la revoca del nulla osta e del visto di ingresso in modo vincolato, non residuando alcuno spazio per una valutazione discrezionale della condizione personale del lavoratore. La revoca costituisce espressione del potere di controllo sui requisiti del provvedimento ampliativo e non presuppone né una condotta colpevole del lavoratore né la pendenza di un procedimento penale nei confronti del datore. Il controllo successivo ai titoli rilasciati è coerente con la funzione di semplificazione dell’azione amministrativa, e il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione postula l’interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instauratosi, non già l’inesistenza di un contratto mai concluso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato su istanza presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Nel corso dell’istruttoria la Prefettura di Latina rilevava un numero elevato di istanze di nulla osta presentate negli anni 2022, 2023 e 2024 da alcuni datori, oltre al parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro per insufficienza dei redditi datoriali e assenza di regolarità contributiva. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, e non essendo emersi elementi utili dalle osservazioni del lavoratore, la Prefettura adottava il decreto di annullamento del nulla osta e di rigetto della domanda di ingresso, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022 n. 122.

Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione della disciplina sull’ingresso, per avere l’amministrazione imputato al lavoratore le conseguenze della condotta del datore e per avere svolto un controllo successivo anziché preventivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso e ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dalla lettera dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, convertito nella l. n. 122 del 2022, che ricollega al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Si tratta, secondo il Collegio, di un effetto vincolato: gli elementi addotti dalla Prefettura sono precisi e inequivocabili nella loro valenza impeditiva della conservazione del titolo.

Quanto alla querela presentata dal lavoratore nei confronti del datore, il TAR osserva che la sorte del procedimento penale non incide sul procedimento amministrativo, perché la norma non è diretta a sanzionare una condotta colpevole del lavoratore, ma a ripristinare la legalità rimuovendo provvedimenti assentiti in difetto delle condizioni di legge.

Il secondo motivo è respinto rilevando che l’amministrazione ha adottato un atto dal contenuto vincolato, che consegue di necessità all’accertamento degli elementi ostativi. Non vi è dunque spazio per valutare l’inserimento sociale del ricorrente o la sua complessiva condotta. La revoca non è limitata alle situazioni impeditive degli artt. 22 e 24, d.lgs. n. 286 del 1998, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, richiamando sul punto TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1619 del 2025 e altre pronunce. Il Collegio esclude inoltre che il lavoratore abbia maturato un affidamento incolpevole, poiché la legge prevede espressamente che i controlli possano svolgersi dopo il rilascio del titolo.

Il terzo mezzo è dichiarato non meritevole di accoglimento: il controllo successivo risponde a finalità di semplificazione e accelerazione, mentre il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro correttamente instauratosi. Nel caso di specie il contratto non è mai stato concluso, circostanza che ha impedito la sottoscrizione e ha reso legittima la revoca, in linea con Cons. Stato, sez. III, n. 2014 del 2026. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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