Prescrizione e frode assicurativa: sospensione applicabile ai fatti del 2017 (Cass. pen. Sez. II n. 29061 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive. In tema di frode assicurativa, il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede la titolarità del vantaggio patrimoniale né la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente un contributo consapevole e causalmente rilevante. Il termine per la querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, non essendo sufficiente uno stato di sospetto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della tenuità del fatto è sindacabile solo per manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2025, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Milano nei confronti di due imputati per il reato di frode assicurativa di cui all’art. 642 cod. pen., commesso in data 26 ottobre 2017.

Avverso tale pronuncia entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione, lamentando la mancata declaratoria di prescrizione, il rigetto della causa di non punibilità della tenuità del fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; una ricorrente contestava altresì la ricostruzione probatoria della propria responsabilità concorsuale e la tempestività della querela.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione prescrizionale. I ricorrenti assumevano l’estinzione del reato anche computando le sospensioni. Il Supremo Collegio rileva l’erroneità del presupposto interpretativo: poiché il fatto è stato commesso il 26 ottobre 2017, trova applicazione la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, nel testo dell’art. 159 cod. pen.

Viene ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024: la disciplina in esame si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, senza che le riforme successive abbiano determinato l’eliminazione retroattiva dei relativi effetti. La Corte costituzionale n. 38 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sul punto. Nel caso concreto, il termine prescrizionale non risulta maturato, andando a scadere solo il 19 settembre 2026.

Quanto alla tenuità del fatto, la Corte ritiene i motivi non consentiti: i giudici di merito hanno valorizzato la gravità dell’azione e la determinazione fraudolenta, con valutazione insindacabile in sede di legittimità. Viene richiamato il principio per cui la disamina complessiva ex art. 133 cod. pen. non impone l’esame di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il diniego delle attenuanti generiche è parimenti insindacabile, avendo la Corte territoriale valorizzato la gravità del modus operandi e l’intensità del dolo. La censura sulla dosimetria è dichiarata inammissibile per carenza di interesse, per l’assoluta genericità del motivo di appello che non consentiva alcuno scrutinio di merito.

Infine, sul concorso della ricorrente, la Corte ribadisce che il concorso ex art. 110 cod. pen. non richiede la titolarità del vantaggio né la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficiente qualsiasi contributo consapevole. La querela è stata ritenuta tempestiva, decorrendo il termine dalla ricezione della relazione investigativa del 30 luglio 2018, momento di piena conoscenza del fatto-reato. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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