Il patteggiamento in appello preclude le doglianze sulla commisurazione della pena (Cass. pen. Sez. 3 n. 17580 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile d’ufficio. Fanno eccezione soltanto l’irrogazione di una pena illegale, i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia del giudice. È irrilevante l’eventuale difformità tra l’itinerario commisurativo riportato in sentenza e quello concordato, allorché la pena finale corrisponda a quella oggetto dell’accordo.
Il Fatto
Con sentenza resa all’esito del giudizio di appello, la Corte territoriale, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, riduceva la pena inflitta al ricorrente in primo grado. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale e il difetto di valida manifestazione di volontà al concordato. Si sosteneva, in particolare, che il fascicolo processuale, ricostruito a seguito di smarrimento, non conteneva gli atti fondamentali comprovanti la valida adesione dell’imputato all’accordo. Si eccepiva, inoltre, una discrasia nel computo della pena, essendo stata inflitta una pena diversa da quella indicata in motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato i limiti di deducibilità dei motivi avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., richiamando il principio per cui l’accordo implica la rinuncia a ogni diversa doglianza, fatta eccezione per la pena illegale, i vizi del consenso e il contenuto difforme della pronuncia.
Con riferimento all’asserita mancanza di una valida manifestazione di volontà, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata dà atto espressamente che la richiesta era stata avanzata dal difensore munito di procura speciale. A fronte di tale accertamento, non sussiste motivo per dubitare della corrispondenza al vero delle risultanze indicate dal giudice di merito.
Quanto alla dedotta discrasia nel procedimento di computo della pena, la censura è stata ritenuta estranea ai motivi deducibili. La Corte ha ribadito che, nel patteggiamento in appello, è irrilevante l’eventuale difformità tra l’itinerario commisurativo riportato in sentenza e quello concordato, quando la pena finale corrisponda a quella oggetto dell’accordo. Nel caso di specie, la pena inflitta era inferiore rispetto a quella indicata in motivazione, con conseguente beneficio per l’imputato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.