Novità della censura sulla qualificazione ex art. 73 comma 5 (Cass. pen. Sez. 7 n. 7864 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché nuovo, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, qualora la questione non sia stata proposta con il gravame di appello. Non sono, infatti, deducibili in sede di legittimità questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame, dovendosi evitare che sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In tal caso è inconfigurabile anche il vizio di motivazione, quando il riepilogo dei motivi di appello, che non menziona la censura, non sia stato specificamente contestato nel ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 32.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere svolto attività di intermediazione nell’acquisto di sostanza stupefacente del tipo hashish. La Corte di appello, con sentenza del 14 luglio 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza e, con un secondo motivo, la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla conferma del giudizio di colpevolezza, ritenendolo manifestamente infondato. Le censure proposte sono state considerate generiche e riproduttive di deduzioni già vagliate dal giudice di merito, oltre che volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, senza l’indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. In presenza di una cd. doppia conforme, i giudici di legittimità hanno reputato che le sentenze di merito avessero adeguatamente ricostruito la vicenda, valorizzando un compendio indiziario grave, preciso e concordante sull’attività di intermediazione svolta dall’imputato.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per novità. La censura relativa alla mancata qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non risultava, infatti, proposta con il gravame di appello, tanto che la sentenza impugnata non ne aveva fatto menzione nel riepilogo dei motivi. Tale riepilogo non era stato, a sua volta, contestato nei motivi di ricorso per cassazione, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità per cui non sono deducibili in sede di legittimità questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di gravame.
La Corte ha quindi ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Nota della Redazione
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