Prescrizione e sospensione nel giudizio di rinvio dopo assoluzione in appello (Cass. pen. Sez. I n. 33079 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103 del 2017, opera soltanto quando il grado di giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna, anche se emessa in sede di rinvio. Non produce quindi alcun effetto sospensivo la sentenza assolutoria pronunciata in appello. Il relativo termine va computato separatamente per ciascun reato, in ragione della data di consumazione e della disciplina applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Con sentenza di primo grado l’imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di atti persecutori ai danni della moglie separata, con condotta permanente a decorrere dall’aprile 2015, e condannato a otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Catania, in riforma, lo assolveva perché il fatto non sussiste.
Su ricorso del Procuratore generale, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza assolutoria, censurando il modo in cui la Corte territoriale aveva valutato l’attendibilità della persona offesa. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello riqualificava i fatti nei reati di lesioni personali aggravate e minaccia, applicando la continuazione e rideterminando la pena in sette mesi di reclusione. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei relativi riscontri, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il giudizio di attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, richiamando Sez. 2 n. 4218 del 15/01/2026, Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020 e Sez. 2 n. 7667 del 29/01/2015. La Corte territoriale aveva operato una valutazione frazionata del narrato, escludendo l’abitualità richiesta dall’art. 612-bis cod. pen. e valorizzando i soli episodi assistiti da riscontri esterni. Le censure difensive miravano a una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in cassazione.
Il secondo motivo, relativo all’omesso rilievo d’ufficio della prescrizione, è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte ha disatteso la richiesta di inammissibilità formulata dal Procuratore generale sul richiamo di Sez. 2 n. 35791 del 29/05/2019, rilevando che, a differenza di quel precedente, il ricorrente aveva articolato un motivo autonomo e individuato il nucleo essenziale della questione.
Quanto al reato di lesioni personali aggravate, commesso il 4 novembre 2015, la Corte ha applicato la disciplina anteriore alla legge n. 103 del 2017: termine ordinario di sei anni, elevato a sette anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi, con scadenza al 4 maggio 2023. Il reato era quindi estinto per prescrizione già alla data della sentenza di rinvio.
Diversa la conclusione per il reato di minaccia, commesso il 20 ottobre 2017. Richiamando Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, la Corte ha confermato che per i fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi il regime della legge n. 103 del 2017, non abrogato dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 e più favorevole. Poiché l’art. 159, secondo comma, cod. pen. sospende il corso della prescrizione solo in presenza di una sentenza di condanna, la sospensione rileva per la decisione di primo grado, ma non per la prima sentenza di appello, assolutoria. Computando il periodo massimo di sospensione, il termine finale scade il 20 ottobre 2026: il reato non era estinto né alla data della sentenza di rinvio né alla data odierna.
Venuto meno il reato di lesioni posto a base della valutazione unitaria della pena, la sentenza è stata annullata senza rinvio per l’estinzione di quel reato e, in relazione al residuo reato di minaccia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Nota della Redazione
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