Collaborazione di mafia e presunzione di pericolosità: obbligo di nuova valutazione cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 33080 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. determina il superamento della presunzione di pericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e impone al giudice investito della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare una nuova e specifica valutazione della pericolosità sociale del soggetto. La verifica motivata del superamento della presunzione costituisce condizione di legittimità del provvedimento. Resta esclusa ogni forma di automatismo tra scelta collaborativa e attenuazione o venir meno delle esigenze cautelari: occorre comunque accertare l’incompatibilità dell’attività di collaborazione concretamente svolta con la permanenza di legami con la criminalità organizzata. Il mancato deposito della sentenza di merito non è circostanza preclusiva, né processuale né sostanziale, di tale valutazione, ben potendo il giudice dell’appello cautelare esaminare il dispositivo e gli elementi sopravvenuti introdotti dalla difesa. Neppure l’entità della pena inflitta è, di per sé, sintomo presuntivo di una collaborazione non piena, dovendosi tener conto dei criteri di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso e altri reati aggravati, aveva chiesto la sostituzione con misura meno afflittiva. Nel giudizio di merito gli era stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza e il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., aveva respinto l’impugnazione.

Il Tribunale aveva motivato il rigetto osservando che l’attenuante non consentiva di ritenere superata la presunzione di perdurante pericolosità, non essendo ancora disponibile la motivazione della sentenza di condanna e non essendo chiaro in che misura la circostanza avesse inciso sulla determinazione della pena. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra loro collegati.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in premessa la disciplina applicabile. L’art. 16-octies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, esclude che la misura possa essere revocata o sostituita per il solo fatto dell’applicazione dell’attenuante; la revoca o la sostituzione richiedono accertamenti sulle esigenze cautelari e la verifica dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Collegio richiama il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: il riconoscimento dell’attenuante comporta il superamento della presunzione di pericolosità e impone al giudice della cautela una nuova valutazione, che esige, come condizione di legittimità, la verifica motivata di tale superamento (Sez. I n. 9417 del 2019; Sez. I n. 1213 del 2012; Sez. I n. 21245 del 2011). Quanto alla prognosi di adeguatezza, è escluso che la scelta di collaborare comporti automaticamente l’applicazione di una misura meno afflittiva (Sez. I n. 1213 del 2012).

Su questa base la Corte ritiene fondato il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto ostativa alla necessaria analisi del livello attuale di pericolosità il dato meramente formale del mancato deposito della sentenza di merito. Si tratta però di circostanza priva di natura preclusiva: il dispositivo della sentenza di condanna, con il riconoscimento dell’attenuante, è fatto nuovo potenzialmente idoneo a modificare le esigenze cautelari e la scelta della misura.

La Corte ricorda che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione (Sez. U. n. 15403 del 2024). Nel merito, l’ordinanza ha attribuito rilevanza decisiva all’entità della pena, ritenuta sintomatica di una collaborazione incompatibile con una dissociazione irreversibile: argomentazione congetturale, che trascura la molteplicità dei criteri di commisurazione dell’art. 133 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, tenuto conto degli elementi acquisiti e di quelli sopravvenuti, sussistessero ancora condizioni di pericolosità tali da giustificare la misura più afflittiva. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.

Nota della Redazione

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