Esigenze cautelari e sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate (Cass. pen. Sez. I n. 33078 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alle esigenze cautelari, propone censure che investono la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il perimetro del giudizio di riesame delimita il thema devolutum: le questioni attinenti al quadro indiziario, non devolute al Tribunale, non sono scrutinabili in sede di legittimità. Quanto all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio riguarda anche le fonti dichiarative non ancora escusse in dibattimento. L’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. consente di fondare il pericolo di reiterazione sulla gravità della condotta, sulla natura organizzata dell’azione e su un precedente penale recente e specifico.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per il reato di tentato omicidio pluriaggravato, contestato in concorso con altri soggetti. All’indagato si contesta di avere attirato la persona offesa in un parco cittadino e di averla trattenuta, consentendo a un gruppo sopraggiunto di aggredirla con calci, pugni, un palo in ferro e un coltello, con prognosi di trenta giorni.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, valorizzando la gravità del fatto, il ruolo dell’indagato e un precedente penale recente e specifico per lesioni in concorso. Ha altresì reputato inidonei gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via generale i limiti del proprio sindacato. In tema di misure cautelari personali, il controllo è circoscritto alla violazione di specifiche norme di legge o alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura del compendio indiziario, né sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito.

Su tale premessa, i primi due motivi vengono esaminati congiuntamente, perché introducono in modo surrettizio questioni attinenti alla gravità indiziaria. La Corte rileva che tale profilo è ormai precluso, non essendo stato devoluto al Tribunale con i motivi di riesame: il perimetro del giudizio cautelare di impugnazione riguardava le sole esigenze cautelari. Sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti a queste ultime, la difesa ripropone questioni estranee al thema devolutum.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha indicato elementi concreti: la possibilità di interferenze sulla persona offesa, non ancora escussa in dibattimento, il clima di reticenza sull’identificazione dei partecipi e il contesto illecito connesso a debiti di droga. Cade pertanto l’argomento fondato sulla pretesa confessione: l’indagato ha negato la propria compartecipazione consapevole al tentato omicidio, sicché permane l’interesse all’acquisizione genuina delle dichiarazioni della vittima. L’esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non è limitata alla preservazione di un singolo mezzo di prova già acquisito, ma può riguardare l’intero compendio probatorio ancora in formazione.

Anche il secondo motivo è inammissibile: una volta assunto il fatto come ricostruito dal Tribunale, la motivazione sulla reiterazione risulta adeguata, fondandosi sulla gravità della condotta, sulla natura organizzata dell’azione, sull’apporto funzionale dell’indagato e sul precedente specifico.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, relativo all’adeguatezza della misura. Il Tribunale ha valutato la custodia in carcere non su un automatismo collegato al titolo di reato, ma sulla complessiva gravità della vicenda e sulla concorrente presenza di plurime esigenze cautelari. Gli arresti domiciliari presuppongono l’affidamento sulla spontanea osservanza delle prescrizioni; il braccialetto elettronico rileva l’eventuale violazione e attiva i controlli, ma non impedisce di per sé l’allontanamento, né neutralizza il pericolo di contatti con la persona offesa. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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