Prescrizione e sospensione legge Orlando per reati commessi tra 2017 e 2019 (Cass. pen. Sez. III n. 13281 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non essendo stata travolta dall’abrogazione disposta dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 trova invece applicazione la disciplina della legge n. 134 del 2021. Il termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni resta sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la costituzione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole, in primo grado, di reati edilizi, paesaggistici e antisismici previsti dal d.P.R. n. 380 del 2001 e dal d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che del delitto di violazione aggravata di sigilli, con continuazione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2024, aveva confermato la condanna emessa dal tribunale.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per mancato riconoscimento della prescrizione delle contravvenzioni e, con il secondo motivo, la nullità per difetto di contraddittorio cartolare, per l’omesso deposito delle conclusioni scritte del procuratore generale nel giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ritenuto corretta la ricostruzione della cronologia processuale offerta dalla difesa, riconoscendo che l’unica causa di sospensione valutabile è quella prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, fissata in 64 giorni in ragione della prima udienza di comparizione del 24 aprile 2020, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5292 del 2020.
La questione centrale è stata risolta alla luce della decisione delle Sezioni Unite assunta all’udienza del 12 dicembre 2024 nel procedimento P.G. c. Polichetti, che ha dato risposta affermativa al quesito sull’applicabilità della disciplina sospensiva della legge n. 103 del 2017 ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. La Corte ha quindi escluso che l’abrogazione espressa della causa di sospensione da parte della legge n. 134 del 2021 potesse condurre all’applicazione della sola legge Cirielli.
Applicando tale principio, per le contravvenzioni contestate il corso della prescrizione è stato ritenuto sospeso dal 30 settembre 2022, termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione di primo grado, fino al dispositivo di appello del 3 maggio 2024, per un periodo di 581 giorni. Da tale calcolo la Corte ha fatto derivare la maturazione del termine massimo al 22 novembre 2024, data successiva alla sentenza impugnata.
Il motivo è dunque inammissibile per manifesta infondatezza e tale declaratoria preclude alla Corte di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, non formandosi un valido rapporto di impugnazione, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 32 del 2000.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: nel rito a trattazione scritta i termini per le conclusioni sono perentori e il loro mancato deposito esime il giudice dal tenerne conto, mentre l’imputato non può dolersi di un generico pregiudizio difensivo senza dedurre l’effettiva incidenza sull’esito del giudizio, come affermato da Sez. VI n. 22919 del 2024. La nullità di ordine generale riguardante la partecipazione del pubblico ministero può essere dedotta, poi, unicamente dall’organo della pubblica accusa, sicché la difesa ne è priva di interesse, secondo Sez. II n. 44017 del 2023 e Sez. VI n. 26459 del 2021.
Nota della Redazione
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