Gestione abusiva veicoli fuori uso e inappellabilità condanna sola ammenda (Cass. pen. Sez. III n. 13282 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna con la sola pena dell’ammenda è inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’atto di impugnazione proposto deve essere riqualificato come ricorso per cassazione, ma i motivi articolati in fatto restano inammissibili perché estranei al giudizio di legittimità. Integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006 la condotta di chi riceve un veicolo fuori uso per estrarne pezzi di ricambio e lo deposita in modo incontrollato, poiché i veicoli a fine vita, ancorché muniti di targa, costituiscono rifiuti speciali pericolosi finché non siano bonificati mediante eliminazione dei materiali inquinanti. L’elemento psicologico è integrato anche a titolo di colpa, essendo sufficiente la consapevole ricezione del mezzo da dismettere senza il rispetto della procedura di smaltimento.
Il Fatto
Il tribunale di Cagliari, con sentenza del 5 aprile 2024, ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152/2006, per aver effettuato, quale esecutore materiale, gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione. In particolare, aveva smaltito un veicolo di proprietà di un terzo, depositandolo in un’area di proprietà comunale, dopo aver consentito al proprietario di prelevare targa e documenti per la cancellazione dal PRA.
Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: mancata sussistenza del fatto; assenza dell’elemento psicologico; richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; riduzione della pena pecuniaria. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale decisiva: il reato contestato è punito con pena detentiva alternativa a pena pecuniaria, ma nel caso concreto è stata inflitta la sola ammenda. Pertanto, la sentenza era inappellabile secondo l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34 del d. lgs. n. 150/2022, che sancisce l’inappellabilità delle condanne con la sola pena pecuniaria. Ne deriva che i motivi, tutti articolati in fatto e rivolti al giudizio di merito, sono inammissibili perché proposti fuori dai casi consentiti ex art. 606 cod. proc. pen.
Sul primo motivo, la Corte rileva l’inammissibilità anche per manifesta infondatezza. Richiamando un proprio precedente (Sez. III n. 35134 del 10.09.2009), afferma che integra gestione abusiva di rifiuti la condotta di chi abbandona o deposita in modo incontrollato veicoli fuori uso, qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante eliminazione dei materiali inquinanti. I veicoli a fine vita sono rifiuti (codice CER/EER 160104), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 209/2003, indipendentemente dal fatto che siano ancora muniti di targa.
La Corte valorizza la circostanza che il veicolo fosse dotato di tutti i liquidi e componenti di fabbrica, alcuni inquinanti, la cui rimozione richiede operazioni complesse, attrezzature e competenze tecniche. Tali interventi di bonifica, una volta rimossi, restano soggetti alla disciplina dei rifiuti (Sez. III n. 11030 del 05.02.2005). L’imputato era consapevole di aver ricevuto il veicolo quale rifiuto, avendo permesso al proprietario di prelevare targa e documenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la dedotta assenza di coscienza e volontà: la ricezione dell’auto con la proposta di lasciarla in officina per estrarre pezzi di ricambio, senza seguire la procedura del d. lgs. n. 209/2003, integra l’elemento psicologico del reato, punibile a titolo di colpa.
Sul terzo motivo, la Corte richiama la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. come causa di non punibilità subordinata a una valutazione personalistica, il cui onere di allegazione grava sulla difesa (Sez. II n. 32989 del 10.04.2015). Nel caso concreto tale onere non è stato soddisfatto. Il quarto motivo è respinto perché, essendo la pena irrogata inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. II n. 36104 del 27.04.2017). Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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