Misura cautelare annullata per vizio di motivazione su indizi e recidiva (Cass. pen. Sez. IV n. 13548 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti cautelari personali, il Tribunale del riesame che riformi la precedente decisione reiettiva del primo giudice non è tenuto a una motivazione rafforzata, ma deve operare un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata, vagliandone e superandone le ragioni giustificative con argomentazioni autonomamente accettabili. La valutazione in ordine alla configurabilità del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può essere ancorata al solo dato della reiterazione delle cessioni di stupefacente, ma deve avere riguardo alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento. Il pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale. L’inadeguatezza degli arresti domiciliari non può fondarsi su supposizioni o ipotesi astratte, ma su una prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni sostenuta da elementi specifici.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di L’Aquila, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero e in riforma dell’ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per plurimi episodi di cessione di stupefacente contestati in via provvisoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, commessi tra giugno 2022 e agosto 2024.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, alla qualificazione giuridica del fatto, all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva e di fuga, nonché alla proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale. La Procura generale chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricognizione dei limiti di sindacabilità in sede di legittimità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il controllo sulla gravità del quadro indiziario è circoscritto alla congruenza del costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza che i dati investigativi debbano assurgere a prova del reato, essendo sufficiente la loro idoneità a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza.

Su tale premessa, la Corte richiama il principio per cui, in caso di ribaltamento da parte del Tribunale del riesame della precedente decisione reiettiva, non è richiesta una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo del procedimento incidentale. È però necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata, le cui ragioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili: in assenza di mutamenti del materiale indiziario, la motivazione deve tenere conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria, pena un vizio specificamente dedotto.

I primi tre motivi sono ritenuti fondati. L’ordinanza impugnata aveva valorizzato la pluralità e la stabilità delle cessioni, nonché le dichiarazioni di numerosi acquirenti, rispondendo ai dubbi del GIP sulla mancanza di controlli sulla natura della sostanza. La Corte rileva però che la motivazione, incentrata essenzialmente sul dato della mera reiterazione delle cessioni, non è in linea con la giurisprudenza di legittimità sui criteri di qualificazione della condotta rispetto all’ipotesi del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’offensività non può ancorarsi al solo quantitativo singolarmente spacciato, ma va rapportata alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato, avuto riguardo all’entità della droga movimentata, al numero di assuntori, alla rete organizzativa e alle modalità adottate. Le singole condotte vanno quindi poste in relazione con tali ulteriori indici.

Fondati sono anche i motivi relativi al pericolo di recidiva. Il requisito dell’attualità non esige la ricognizione di immediate occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. La Corte censura però il punto in cui il Tribunale ha affermato che l’indagato risultava disoccupato e traeva dall’attività illecita i mezzi di sussistenza: tale affermazione non si confronta con l’ordinanza riformata e risulta smentita dalla documentazione attestante un regolare rapporto di lavoro, seppure a tempo determinato.

Quanto all’adeguatezza della misura, la Corte rileva la manifesta illogicità dell’affermazione secondo cui l’indagato sarebbe privo di fissa dimora, in contrasto con quanto documentalmente provato. L’inadeguatezza degli arresti domiciliari non può fondarsi su supposizioni o ipotesi astratte, ma su una prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni sostenuta da elementi specifici, indicativi della scarsa capacità di autocontrollo. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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