Continuità normativa e intangibilità del giudicato per la pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. 3 n. 16169 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formale abrogazione di una norma incriminatrice, cui faccia seguito una nuova incriminazione in regime di continuità normativa per condotte sovrapponibili, non integra un’ipotesi di abolitio criminis ai sensi dell’art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato dall’art. 2, comma quarto, cod. pen. Ne consegue che, ove la sentenza sia divenuta irrevocabile, opera il principio di intangibilità del giudicato, che preclude sia la revoca, anche parziale, del titolo esecutivo, sia l’elisione della pena pecuniaria non più comminata dalla nuova disposizione. Il giudice dell’esecuzione non può pertanto rideterminare la pena, né riqualificare l’istanza in termini di revoca atipica, in assenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il Fatto
Con sentenza del 7 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 24 marzo successivo, il Tribunale di Trani aveva applicato al condannato, su richiesta concordata, la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.489.000,00 di multa per il delitto di contrabbando di tabacco lavorato di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973.
A seguito della novellazione introdotta dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, che ha abrogato il d.P.R. n. 43 del 1973 e sostituito la fattispecie con l’art. 84 del nuovo decreto, il pubblico ministero aveva proposto incidente di esecuzione chiedendo la rideterminazione della pena, con eliminazione della sola componente pecuniaria, non più prevista dalla nuova disposizione. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza; avverso l’ordinanza il difensore ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 673 cod. proc. pen. per la mancata revoca parziale del giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, avente natura processuale, concernente lo strumento utilizzato per far valere la questione. Ha richiamato la distinzione tra i fenomeni della dichiarazione di illegittimità costituzionale, che sola legittima la rideterminazione della pena o la revoca del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953, e dell’abrogazione normativa, che può dar luogo a revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., rilevando come nel caso di specie non ricorresse alcuna di tali ipotesi.
Quanto alla natura della vicenda, ha evidenziato che la condotta, originariamente sanzionata dall’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, trova oggi corrispondenza nella fattispecie di cui all’art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, che, pur elevando il quantitativo-soglia da dieci a quindici chilogrammi convenzionali, presenta una sostanziale continuità normativa con la previgente incriminazione. La formale abrogazione del vecchio decreto, pertanto, non integra una abolitio criminis, ma una mera successione di leggi penali nel tempo, governata dall’art. 2, comma quarto, cod. pen.
Ne ha tratto il principio per cui, davanti a una sentenza irrevocabile, la modifica favorevole del solo trattamento sanzionatorio non consente al giudice dell’esecuzione di elidere la pena pecuniaria ormai irrogata, restando operante il principio di intangibilità del giudicato. Ha quindi rigettato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibili le restanti censure per la loro genericità, non essendosi la difesa confrontata con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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