Prescrizione tributaria: contestare gli atti interruttivi prodotti dall’ufficio non richiede motivi aggiunti, rientra nell’eccezione già proposta (Cass. 22671/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22671/2026, pubblicata il 3 luglio 2026 (R.G.N. 13499/2025) — camera di consiglio del 15 maggio 2026, Presidente Giacomo Maria Nonno, Relatore Raffaella Brogi.
Il principio di diritto
“In caso di impugnazione di un atto di intimazione, qualora il contribuente proponga, tra i motivi di ricorso, la questione della prescrizione della pretesa impositiva, l’interruzione di quest’ultima appartiene alla questione dedotta in giudizio, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 per contestare l’esistenza, la notifica o l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione prospettati dall’amministrazione finanziaria al momento della costituzione in giudizio, trattandosi di difese riconducibili alla questione originariamente prospettata con il ricorso introduttivo.”
Il fatto
A un contribuente veniva notificata nel 2023 un’intimazione di pagamento per debiti d’imposta risalenti agli anni 1991-1993. La relativa cartella era stata a suo tempo notificata (nel 2001) al solo curatore fallimentare, e successive intimazioni gli erano state notificate nel 2009. Impugnando l’intimazione del 2023, il contribuente eccepiva la prescrizione della pretesa; l’agente della riscossione opponeva l’esistenza di atti interruttivi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (sentenza n. 926/2024) rigettava il ricorso, ritenendo tardive — perché sollevate solo con le memorie in appello — le contestazioni del contribuente sulle notificazioni degli atti interruttivi. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo. La valutazione sull’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.) è parte integrante e necessaria dell’unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta in giudizio, e l’interruzione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio. Ne discende che, quando il contribuente ha già dedotto la prescrizione con il ricorso introduttivo, non deve proporre motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 per contestare l’esistenza, la notifica o l’efficacia degli atti interruttivi prodotti dall’amministrazione al momento della costituzione: si tratta di difese riconducibili alla questione originaria. La CGT2 ha quindi errato nel ritenere tardive tali contestazioni, peraltro già introdotte in primo grado con la memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. Il secondo motivo, sul difetto di motivazione dell’intimazione, è invece infondato, avendo l’atto contenuto vincolato. La sentenza è cassata con rinvio.
Esito: accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La decisione è utile a chi difende contribuenti nel contenzioso su cartelle e intimazioni datate. Se nel ricorso introduttivo si eccepisce la prescrizione della pretesa, la partita sugli atti interruttivi che l’ente produce per “resettare” il decorso del termine è già dentro il thema decidendum: non serve proporre motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 per contestarne esistenza, notifica o efficacia. È una difesa riconducibile all’eccezione originaria, che il giudice deve esaminare, potendo anche d’ufficio ritenere gli atti idonei o inidonei a interrompere la prescrizione. Sul piano operativo, conviene comunque articolare già nelle prime difese (anche nella memoria ex art. 32) le contestazioni sulle notifiche degli atti interruttivi, per evitare che il giudice le liquidi, erroneamente, come tardive.
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