Servizio idrico integrato: giurisdizione ordinaria e danno da acqua non potabile (Cass. civ. Sez. III n. 27181 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, la controversia promossa dall’utente nei confronti del gestore, che abbia ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dalla fornitura di acqua con valori di arsenico e fluoruri superiori ai limiti di legge, ovvero la riduzione del corrispettivo per i vizi del bene somministrato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 24 del d.lgs. n. 258/2000, la tariffa del servizio idrico integrato non configura più un tributo, ma il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte nel contratto di utenza e non in un atto autoritativo incidente sul patrimonio dell’utente. Ne deriva che viene in rilievo il singolo rapporto di utenza e il diritto dell’utente alla riduzione del corrispettivo e al risarcimento del danno. Quanto alla prova del danno patrimoniale, la sua liquidazione equitativa presuppone l’acquisita dimostrazione dell’an, ma non richiede la prova analitica del quantum.

Il Fatto

Un utente conveniva in giudizio il Comune, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato, proponendo opposizione a un’ingiunzione di pagamento per canoni acqua e deducendo la prescrizione del credito relativo a taluni anni. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi che, a partire da una certa data, il gestore aveva somministrato acqua non potabile per il superamento dei parametri di arsenico e fluoruri, con conseguente declaratoria di inadempimento contrattuale e condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Giudice di pace accoglieva le domande, annullava parzialmente l’ingiunzione, dichiarava l’inadempimento e condannava il Comune al risarcimento, riconoscendo all’utente il diritto a corrispondere solo la metà del canone. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello del Comune, escludeva il danno non patrimoniale e confermava per il resto. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la decisione del Tribunale che aveva disatteso l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, sostenendo la competenza del giudice tributario e la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione in ogni stato e grado.

Il motivo è infondato. La Corte richiama i numerosi precedenti secondo cui, mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone di cui alla legge n. 319/1976 doveva considerarsi un tributo, successivamente, per effetto dell’art. 24 del d.lgs. n. 258/2000, si è passati all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994, configurata come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, con fonte nel contratto di utenza. Sussiste dunque la giurisdizione ordinaria, in forza di Cass., Sez. Un., n. 17248 del 2022, secondo cui l’azione risarcitoria dell’utente nei confronti del gestore, per la fornitura di acqua con sostanze tossiche oltre i limiti di legge o per la riduzione del corrispettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione il singolo rapporto di utenza e il diritto dell’utente alla riduzione del corrispettivo dell’acqua priva delle qualità pattuite.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2697 e ss. cod. civ., contestando la liquidazione equitativa del danno patrimoniale operata dal giudice di merito e sostenendo che l’utente avrebbe dovuto provare la residenza abituale nell’immobile e l’effettivo acquisto di acqua potabile, con produzione degli scontrini, non potendo il nocumento patrimoniale ritenersi in re ipsa.

Il motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio sull’onere della prova attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata; diversamente, il motivo si risolve in un surrettizio controllo della valutazione delle prove, oggi vietato (Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016). Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo integrata la prova dell’an della pretesa risarcitoria, e su questo punto le censure non hanno centrato la ratio decidendi. Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ricorda che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione o di un punto, e che il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014). Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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