Prescrizione triennale per la tassa automobilistica anche dopo la cartella definitiva (Cass. civ. Sez. V n. 15281 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per la riscossione dei tributi, anche a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., non applicandosi la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario e deriva, anno per anno, da una nuova valutazione dei presupposti impositivi. Fa eccezione la tassa automobilistica, pacificamente soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5, comma 51, del d.L. n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983 e modificato dall’art. 3 del d.L. n. 2 del 1986, convertito dalla legge n. 60 del 1986. La mancata impugnazione della cartella esattoriale rende la pretesa definitiva, ma non comporta l’applicabilità del termine decennale per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento con cui le era richiesta la somma di euro 217.377,98 per il mancato pagamento di cartelle riferite a svariati tributi ed entrate non tributarie. La CTP adita dichiarava inammissibile il ricorso; la CTR del Lazio, con la sentenza qui gravata, confermava la pronuncia di primo grado.

La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2948 c.c. in materia di prescrizione e la violazione dell’art. 5 del d.L. n. 953 del 1982 in relazione alle pretese per tassa automobilistica. Resistevano con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Roma Capitale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato in primo luogo inammissibile: la ricorrente non ha trascritto in ricorso né prodotto le cartelle oggetto di contestazione, impedendo alla Corte ogni verifica sulla corrispondenza tra il contenuto degli atti e quanto asserito. Difetta così la conoscenza certa del tenore della cartella, che è presupposto dell’attività nomofilattica.

Nel merito, il motivo è comunque infondato con riguardo alle pretese per tributi. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui il credito erariale per la riscossione dell’imposta, anche a seguito di accertamento definitivo, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non a quello quinquennale dell’art. 2948 c.c. La prestazione tributaria non può considerarsi periodica, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni: il debito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti impositivi.

La Corte richiama a sostegno la propria giurisprudenza, tra cui Cass. n. 25716 del 2020, Cass. n. 33213 del 2023, Cass. n. 32308 del 2019 e Cass. n. 16010 del 2015, confermando che i crediti per IRPEF e IVA sono soggetti a prescrizione decennale.

Il secondo motivo è invece fondato. La tassa automobilistica è assoggettata al termine di prescrizione triennale per effetto dell’art. 5, comma 51, del d.L. n. 953 del 1982. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. Sez. 5 n. 18006 del 2024 e dalle Sezioni Unite n. 23397 del 2016: la funzione del termine è evitare l’indeterminata soggezione del contribuente alla potestà impositiva e dare certezza al rapporto tributario. Nei casi di interruzione della prescrizione, il nuovo termine triennale decorre dalla data di irretrattabilità dell’atto interruttivo, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell’avviso.

La decisione della CTR non è conforme a tale principio. La mancata impugnazione della cartella, pur rendendo la pretesa definitiva e non più contestabile in sede giudiziale, non comporta l’applicabilità del termine decennale per la successiva riscossione, non trattandosi di actio iudicati. Il ricorso è pertanto accolto sul secondo motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e accoglie l’originario ricorso della contribuente sul punto, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio per la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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