La conciliazione giudiziale copre il dedotto e il deducibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15282 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di conciliazione giudiziale, pur redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è un atto negoziale e non una sentenza: la sua attitudine a coprire il dedotto e il deducibile trova fondamento nella volontà delle parti, non nel giudicato ex art. 2909 cod. civ. La sua interpretazione, pertanto, va condotta alla stregua degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri di logica ermeneutica. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che censuri l’interpretazione del verbale lamentando la violazione della disciplina del giudicato, senza contestare la reale ratio decidendi fondata sul negozio transattivo.
Il Fatto
Una dipendente della Regione siciliana, assegnata al Dipartimento della Protezione civile in forza di contratti a tempo determinato triennali e prorogati, chiede il riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale, con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1° marzo 2005 – 31 dicembre 2007 e della C7 dal 1° gennaio 2008.
Il Tribunale di Catania rigetta la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione per il primo periodo e qualificando l’art. 109 del CCRL 2002/2005 come norma programmatica di carattere finanziario. La Corte d’appello di Catania conferma il rigetto su diverso presupposto: la lavoratrice, concludendo una transazione giudiziale in altri procedimenti, aveva accettato l’inquadramento nella categoria C5, situazione non più discutibile fino al 1° giugno 2010. Propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato implicito formatosi sul verbale di conciliazione del 1° giugno 2010 non avrebbe potuto coprire la questione relativa all’art. 109 CCRL, entrato in vigore dopo l’introduzione della causa conciliata.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura non aggredisce adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello, incentrata sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui la Corte territoriale ha accertato il carattere transattivo. Il riferimento al giudicato, nel ragionamento dei giudici di merito, costituisce mero argomento ad abundantiam, che non concorre a definire la decisione.
Il Collegio richiama Cass. n. 23482 del 2017 e Cass. n. 690 del 2005: l’oggetto del negozio transattivo, ravvisabile anche nella conciliazione giudiziale che pone fine alla lite, non si identifica in base alle espressioni letterali usate dalle parti, ma alla oggettiva situazione di contrasto che esse hanno inteso comporre con reciproche concessioni. La transazione, come la sentenza, copre il dedotto e il deducibile.
La conciliazione prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice: si caratterizza per il necessario intervento del giudice e per le formalità dell’art. 88 disp. att. cod. proc. civ., oltre che per l’effetto processuale di chiusura del giudizio e per gli effetti sostanziali del negozio stipulato dalle parti (Cass. n. 8898/2024; Cass. n. 25472/2017). L’intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera la natura consensuale dell’atto.
Pertanto la contestazione dell’interpretazione del verbale va svolta secondo gli artt. 1362 e ss. cod. civ., cui si estendono gli orientamenti in tema di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 4564/2014; Cass. n. 10981/2020). L’esegesi del contratto è riservata al giudice di merito quale accertamento di fatto (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 9070 del 2013), con sindacato di legittimità limitato al rispetto dei criteri di logica ermeneutica (Cass. n. 21576/2019); la denuncia delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, non la mera contrapposizione di una diversa lettura (Cass. n. 946/2021; Cass. n. 28319/2017).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione
- Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa