Prestazioni sanitarie extra budget e onere della prova dell’erogatore privato (Cass. civ. Sez. I n. 5202 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private per conto del servizio sanitario regionale, il superamento del tetto di spesa assegnato alla singola struttura non genera di per sé un diritto al pagamento degli esuberi. Grava sull’erogatore privato l’onere di provare l’esistenza di disponibilità finanziarie ulteriori, idonee a sostenere la remunerazione delle prestazioni rese oltre il limite, non essendo sufficiente la sola allegazione del contratto e della consistenza delle prestazioni effettuate. La Pubblica amministrazione deve invece dimostrare il tetto di spesa assegnato e il suo superamento. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’impresa preclude l’accoglimento della domanda di pagamento dei corrispettivi extra budget, della connessa richiesta risarcitoria e di quella di ingiustificato arricchimento.
Il Fatto
Una società erogatrice di prestazioni di assistenza ospedaliera conveniva in giudizio l’azienda sanitaria provinciale chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra il tetto di spesa contrattualmente convenuto per l’anno 2007 e il tetto rideterminato dalla giunta regionale con successiva delibera, oltre al corrispettivo per le prestazioni erogate in esubero rispetto al limite così incrementato. In via subordinata domandava il risarcimento del danno e, in ulteriore subordine, l’indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un importo inferiore. La Corte d’appello riformava integralmente la decisione, revocando l’ingiunzione e rigettando tutte le domande: il tetto di spesa era stato fissato inter partes in un importo non integrato dalla nota del direttore generale dell’azienda, né dalla delibera regionale; quanto agli esuberi, difettava la prova delle disponibilità finanziarie ulteriori. La società ricorreva per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per l’introduzione in appello di eccezioni nuove. Il mezzo è inammissibile, perché la ricorrente non ha trascritto integralmente gli atti processuali né ne ha illustrato il contenuto rilevante ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; le stringate trascrizioni offerte sono insufficienti ed è contraddetta la tesi secondo cui l’azienda avrebbe sollevato solo in secondo grado la questione della mancanza dell’accordo contrattuale.
Il secondo motivo, che deduce la nullità per affermazioni inconciliabili, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale non ha predicato insieme l’inesistenza e l’esistenza di un contratto a formazione progressiva, ma ha chiarito che la remunerabilità degli esuberi richiedeva uno stanziamento in bilancio e uno specifico accordo scritto, di cui era onerata l’impresa.
Quanto al terzo motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione, e che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è censurabile in sede di legittimità. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019. Anche la violazione delle norme sul budget e sull’efficacia del provvedimento amministrativo è ritenuta inammissibile, perché la ricorrente non dimostra in che modo le norme sarebbero state violate, in contrasto con il principio espresso da Cass. Sez. I n. 24298 del 2019.
Sul fronte probatorio, la Corte conferma l’orientamento consolidato: è a carico dell’azienda pubblica la prova del tetto assegnato e del suo superamento (Cass. Sez. Un. n. 15516 del 2018; Cass. Sez. VI-2 n. 26234 del 2019), mentre è a carico dell’erogatore quella dell’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento degli esuberi (Cass. Sez. III n. 13884 del 2020). Tale prova non è stata fornita. Le prestazioni extra budget non erano quindi remunerabili, con conseguente esclusione dell’antigiuridicità e del diritto all’indennizzo, avendo l’amministrazione comunicato in modo implicito ma inequivocabile il proprio diniego a ricevere prestazioni oltre il limite.
Nota della Redazione
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