Gratuità delle prestazioni sportive dilettantistiche e responsabilità erariale del pubblico dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 67 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di attività sportiva dilettantistica rese da un dipendente pubblico con contratto a tempo pieno e indeterminato non sono soggette al regime autorizzatorio dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 quando il compenso percepito, per ciascuna annualità, non superi la soglia di rilevanza fiscale prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m), del t.u.i.r.; entro tale limite deve ritenersi che l’attività sia svolta a titolo gratuito anche sul piano amministrativo. La regola non opera quando l’incarico sia stato eseguito durante periodi di assenza dal servizio giustificati da certificazione medica falsa: in tal caso il compenso percepito è soggetto al vincolo di riversamento e integra danno erariale. Il danno reputazionale arrecato all’amministrazione va liquidato in via equitativa e non con il criterio presuntivo del doppio.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un dipendente in quiescenza del Ministero della Giustizia, già assegnato agli uffici di una Procura della Repubblica e poi a un Tribunale penale, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi 54.149,63 euro (rectius 54.149,43).
La vicenda trae origine da una notizia di danno acquisita in seguito a un articolo di stampa del 30 gennaio 2019. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che il convenuto, in costanza di servizio, aveva svolto in assenza di autorizzazione attività di commissario di gara per una federazione sportiva dilettantistica, percependo gettoni di presenza e rimborsi spese, in parte durante periodi di malattia falsamente attestati da un medico compiacente, accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, sul rilievo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla conoscenza della notizia di reato da parte della Procura della Repubblica, e nel merito ha contestato le tre voci di danno.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare, il Collegio esclude che la Procura della Repubblica, quale organo requirente nel procedimento penale, possa identificarsi con il Ministero della Giustizia nella veste di amministrazione danneggiata. Gli atti del procedimento penale sono coperti da segreto e inidonei a disvelare il danno; la prescrizione decorre, perciò, dalla scoperta del danno, coincidente con l’acquisizione della notizia damni da parte della Procura contabile. La notifica del 24 maggio 2024 risulta tempestiva, computato anche il periodo di sospensione straordinaria per l’emergenza sanitaria.
Nel merito, la Corte ricostruisce la cornice normativa sull’attività sportiva dilettantistica svolta dai pubblici dipendenti. Richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1920/02, che ha esteso al regime autorizzatorio la soglia fiscale del t.u.i.r., qualificando come non retribuite le prestazioni sportive dilettantistiche di modesto importo. La regola di favore impedisce, di norma, la configurabilità del vincolo di riversamento dell’art. 53, comma 7-bis.
Il Collegio opera, tuttavia, un distinguo decisivo. Gli incarichi svolti mentre il convenuto fruiva di periodi di malattia falsamente certificata integrano la violazione dell’art. 53, comma 7, e sono soggetti a riversamento. Quelli prestati in giornate non coperte da certificazione mendace restano estranei al regime sanzionatorio. La quantificazione del danno patrimoniale viene ridotta: alla somma di 2.350 euro, documentata per tredici eventi, si aggiungono equitativamente 605 euro per le ulteriori quattro manifestazioni, per un totale di 2.955,00 euro.
È invece rigettata la seconda posta, relativa ai rimborsi spese documentati. La Corte osserva che il rimborso non costituisce compenso e non è assoggettato al comma 7, non potendo la sua natura mutare per il solo fatto di essere corrisposto insieme al gettone.
Quanto al danno non patrimoniale da assenteismo fraudolento, la Corte ne riconosce la configurabilità per la gravità, reiterazione e preordinazione della condotta, ma ritiene eccessiva la liquidazione operata con il criterio del doppio. Considerati il ruolo impiegatizio di scarso rilievo, la cessazione del servizio e la risonanza mediatica limitata a un singolo evento, liquida equitativamente la somma di 5.000,00 euro.
Nota della Redazione
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