Obbligo modello RED escluso per il titolare di solo reddito da pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 83 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di pensione collegata al reddito, che non possieda redditi ulteriori rispetto a quelli già conosciuti dall’INPS e presenti nel Casellario centrale dei pensionati, non è tenuto ad alcuna comunicazione reddituale all’Istituto. L’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 217/2008, convertito in legge n. 14/2009, sanziona la mancata comunicazione dei dati incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, ma presuppone l’esistenza di un obbligo dichiarativo che, in assenza di redditi ulteriori, non sorge. Ne consegue l’illegittimità della sospensione e della revoca della prestazione e il diritto alla restituzione delle somme trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità erogata dall’INPS con decorrenza dal 2000, ha impugnato la comunicazione del 20 ottobre 2021 con cui l’Istituto di Napoli ha rideterminato la prestazione, contestando un indebito pensionistico di importo lordo pari a euro 6.060,99 e netto pari a euro 5.263,36, riferito al periodo gennaio-dicembre 2019.

La contestazione muoveva dalla mancata trasmissione della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2018. L’INPS aveva recuperato la somma mediante 27 trattenute mensili operate da gennaio 2022 a marzo 2024. Esperito senza esito il ricorso al Comitato amministratore, la pensionata ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza dell’indebito e la condanna dell’Istituto alla restituzione integrale, con accessori.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha inquadrato la questione come accertamento del diritto alla restituzione delle somme trattenute per la mancata comunicazione della situazione reddituale del 2018. Ha precisato che il recupero disposto dall’INPS si fonda su un asserito inadempimento comunicativo, restando escluso che esso trovi ragioni sostanziali nel superamento delle soglie di calcolo del trattamento spettante.

La norma invocata dall’Istituto — l’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 217/2008 — prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunichino integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione, devono effettuare la comunicazione agli enti previdenziali. In caso di omissione segue la sospensione e, dopo sessanta giorni, la revoca definitiva con recupero delle somme erogate.

La Corte ha richiamato la circolare INPS n. 195/2015, che al punto 3.3 esclude espressamente l’obbligo dichiarativo quando non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alle pensioni erogate dall’Istituto e conosciute dal Casellario centrale dei pensionati. In tale ipotesi la dichiarazione è solo facoltativa.

Dalla documentazione in atti è risultato che la ricorrente, nell’anno 2018, era titolare esclusivamente di reddito da pensione, di importo pari a euro 11.978,33, circostanza non contestata dall’INPS. I redditi di pensione, se influenti sulla misura della reversibilità, sono rilevati in modo automatico dall’Istituto tramite il Casellario centrale dei pensionati. La Corte ha richiamato sul punto Sez. giur. Sicilia n. 1104/2021 e Sez. giur. Lazio n. 45/2026.

È stato quindi escluso l’obbligo di comunicazione e, di conseguenza, l’inadempimento idoneo a giustificare la sospensione e la revoca del trattamento. Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri della sentenza SS.RR. n. 10/QM/2002. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del mancato riscontro della ricorrente alla nota INPS del 24 giugno 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *