Riliquidazione tardiva della pensione e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 44 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico disposta dall’INPS mediante variazione delle DMA, intervenuta dopo l’introduzione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria la pronuncia giurisdizionale sulla pretesa azionata. Tale sopravvenienza non elide però l’interesse ad agire che sussisteva al momento della proposizione della domanda: ove il riconoscimento del diritto sia avvenuto in via di autotutela solo a seguito dell’azione in giudizio, si configura la soccombenza virtuale dell’ente previdenziale, con conseguente condanna alle spese di lite. Ai fini della quantificazione si applicano i parametri minimi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo al valore della causa e alla bassa complessità.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia collocato in quiescenza, adiva la Corte dei conti per ottenere gli adeguamenti e i ricalcoli del trattamento pensionistico e del TFS. Il calcolo era stato effettuato dall’INPS, secondo la prospettazione attorea, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni fiscali (mod. 730) e non dal modello PA04 trasmesso dalla Corte d’Appello, con conseguente alterazione della retribuzione media pensionabile per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e differenze rivendicate pari a € 14.541,68.
Il ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro. Il Ministero della Giustizia eccepiva il difetto di legittimazione passiva; l’INPS contestava la possibilità di riliquidare la pensione in assenza dei dati trasmessi dall’amministrazione datrice di lavoro secondo le modalità prescritte.
La Motivazione della Corte
Il percorso istruttorio si snoda attraverso più rinvii e un parere motivato richiesto alla Ragioneria Generale dello Stato, sede competente, la quale rappresentava che l’obbligo di trasmissione dei dati incombeva sulla segreteria UNEP, non esistendo deroghe alla procedura dell’INPS.
All’udienza dell’11.7.2024 il giudice ordinava all’UNEP di comunicare all’INPS i dati retributivi tramite la comunicazione UNIEMENS e all’Istituto di procedere all’esame e all’eventuale aggiornamento della posizione entro trenta giorni. Seguiva, in data 28.11.2024, la memoria INPS che documentava la variazione delle DMA ad opera dell’amministrazione di appartenenza e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico, con erogazione degli arretrati sulla rata di febbraio 2025.
Acquisito il cedolino di pagamento, la Corte rileva che la riliquidazione ha accolto le richieste del ricorrente. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, come del resto richiesta concordemente da tutte le parti.
Quanto alle spese, la Corte osserva che la riliquidazione è intervenuta successivamente all’introduzione del ricorso. Alla data della domanda sussisteva dunque un interesse del ricorrente a vedere riconosciuto il proprio diritto, unitamente alla fondatezza della pretesa confermata dallo stesso Istituto con l’adozione del provvedimento in suo favore. Si configura pertanto la soccombenza virtuale dell’INPS, con condanna alle spese, liquidate secondo i criteri del DM 55/2014 e tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa e del comportamento collaborativo dell’ente, ancorché intervenuto solo dopo l’azione giudiziale.
Nota della Redazione
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