Dolo erariale per distrazione di contributi comunitari e mancata garanzia di stabilità dell’operazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 258 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici comunitari sussiste a titolo di dolo erariale quando il beneficiario, dopo aver ottenuto le anticipazioni del finanziamento, non realizzi il progetto ammesso a contributo, non consenta il prescritto controllo in loco e cessi l’attività prima della scadenza del periodo di stabilità previsto dalla disciplina concorsuale, determinando la revoca del beneficio e la distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione. L’accertamento dell’incapacità di intendere e volere nel giudizio contabile è più rigoroso rispetto a quello penale, grava sulla parte che la invoca e richiede la prova di una momentanea e totale assenza della capacità cognitiva, non essendo sufficienti mere certificazioni mediche generiche relative a disturbi ansioso-depressivi. Il potere riduttivo dell’addebito, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), legge n. 1/2026, non è esercitabile in presenza di condotte dolose.
Il Fatto
La procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il legale rappresentante di una società beneficiaria di un contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Calabria a valere sul P.O.R. FESR FSE 2014-2020, per la creazione di una nuova impresa. L’ente aveva erogato due anticipazioni per un importo complessivo di euro 47.343,71. A seguito della richiesta di rideterminazione del contributo per mancata conclusione dell’investimento, l’amministrazione aveva accertato la cessazione dell’attività prima del termine triennale di stabilità e disposto la revoca del beneficio. Il recupero delle somme era avvenuto solo in parte tramite escussione della polizza fideiussoria, residuando un importo di euro 4.591,74 per capitale e interessi, oggetto della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente osservato che l’istanza di rito abbreviato era stata dichiarata inammissibile con separato decreto ai sensi dell’art. 130, comma 4, c.g.c. Nel merito, ha ritenuto infondata l’eccezione di incapacità naturale della convenuta, richiamando il principio per cui l’accertamento dell’incapacità di intendere e volere nel giudizio contabile, ai sensi degli artt. 2046 e 428 c.c., è più rigoroso di quello penale e grava sulla parte che la invoca. La certificazione medica relativa a un “Disturbo da ansia reattiva con umore depresso” è stata considerata generica e inidonea a dimostrare la totale assenza di capacità cognitiva, tanto più che la convenuta aveva continuato a interagire con l’amministrazione regionale nel periodo considerato.
La Corte ha poi ricostruito la vicenda amministrativa, evidenziando che la società aveva ottenuto le anticipazioni del contributo e aveva trasmesso la relazione conclusiva dichiarando di non aver completato l’investimento, ottenendo una rideterminazione del contributo in euro 31.504,25. L’impresa, però, risultava cancellata dal registro delle imprese per cessazione dell’attività il 28 febbraio 2023, in violazione dell’obbligo di garanzia della stabilità delle operazioni previsto dall’art. 12, lett. g), e dall’art. 18 dell’Avviso pubblico. Il mancato riscontro alle comunicazioni relative al collaudo in loco e l’assenza di controdeduzioni nel procedimento di revoca hanno confermato la violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’atto di adesione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ha escluso la rilevanza delle circostanze legate alla pandemia e alla mancata assistenza, rilevando che la convenuta non aveva mai formalmente richiesto alcun supporto e che la regione aveva già rideterminato il contributo proprio in considerazione dell’emergenza COVID-19. La condotta è stata qualificata come intenzionalmente distrattiva, configurandosi il dolo erariale nella consapevole violazione degli obblighi di consentire le verifiche e garantire la stabilità dell’investimento.
Il collegio ha, infine, escluso l’esercizio del potere riduttivo, sia per la natura dolosa della condotta, sia perché il nuovo regime di esercizio obbligatorio introdotto dall’art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994 non si applica alle condotte dolose. La convenuta è stata condannata al pagamento di euro 4.591,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 428 c.c. – Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
- Art. 2046 c.c. – Imputabilità del fatto dannoso