Prestiti tra conviventi: la prescrizione non corre (Corte cost. n. 7/2026)
La decisione. Con la sentenza n. 7 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. Fino a questa pronuncia quella regola valeva soltanto tra i coniugi.
Che cosa prevede la norma. La prescrizione è il tempo trascorso il quale un diritto non può più essere fatto valere. Il codice civile indica alcuni casi in cui il termine resta sospeso, cioè non decorre. Il numero 1) dell’articolo 2941 sospendeva il termine solo nel rapporto tra i coniugi. Il termine, invece, si interrompe con atti di carattere contenzioso, come una diffida o una causa.
Il caso. Una donna aveva prestato al compagno 63.713 euro, che lui aveva impiegato per lavori di miglioria su un immobile di sua esclusiva proprietà. Nel marzo 2006 l’uomo aveva riconosciuto per iscritto il debito, impegnandosi a restituire la somma con indicizzazione. La convivenza, durata oltre un decennio, è cessata nel novembre 2016. Solo da quel momento la donna ha iniziato a chiedere la restituzione, con raccomandate inviate tra il 2017 e il 2018, e poi si è rivolta al Tribunale di Firenze. L’ex convivente ha ammesso di aver ricevuto il denaro, ma ha eccepito la prescrizione: i dieci anni erano già scaduti nel marzo 2016, cioè mentre la coppia viveva ancora insieme.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Firenze ha osservato che, applicando la norma così com’era, il credito andava dichiarato estinto. Ha però sollevato una questione di legittimità costituzionale. La ragione della sospensione tra coniugi è che non si può pretendere da chi vive una relazione affettiva stabile di compiere atti formali di messa in mora contro il partner, perché sono atti che incrinano il rapporto. Secondo il giudice, la stessa esigenza esiste nella convivenza di fatto. La Corte, nel 1998, aveva già esaminato un dubbio simile e lo aveva respinto.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ritenuto che, a oltre venticinque anni di distanza, l’evoluzione della legge e della giurisprudenza consenta di rivedere quel precedente. Ha ricordato che la convivenza stabile è riconosciuta come formazione familiare tutelata dall’articolo 2 della Costituzione e che la legge n. 76 del 2016 ne ha definito i requisiti. Il punto centrale è la ragione della norma: la sospensione serve a proteggere l’affetto e l’unità familiare, e questa finalità opera allo stesso modo per il coniuge e per il convivente. Nessuno dei due deve essere costretto a scegliere tra il sacrificio del legame affettivo e la perdita del proprio credito. Da qui la disparità di trattamento irragionevole.
L’obiezione della certezza delle date. Nel 1998 si era detto che solo il matrimonio offre elementi formali e temporali certi. La Corte ha superato questo argomento. Ha rilevato che la stessa Cassazione, già per i coniugi, guarda alla sostanza del rapporto e non allo stato civile: dopo la separazione legale la sospensione non opera più, pur restando in piedi il vincolo matrimoniale. Ha aggiunto che altre cause di sospensione o di interruzione previste dal codice si accertano necessariamente dopo, in giudizio. La registrazione anagrafica della convivenza agevola la prova, ma non è una condizione necessaria.
Che cosa cambia in pratica. Chi ha prestato denaro al convivente, o vanta comunque un credito nei suoi confronti, non vede più decorrere la prescrizione finché la convivenza dura. Il termine riprende a decorrere quando la convivenza cessa. La regola riguarda i conviventi di fatto come definiti dalla legge n. 76 del 2016, cioè due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile; vale sia per le coppie di sesso diverso sia per quelle dello stesso sesso. Resta indispensabile poter provare quando la convivenza è iniziata e quando è finita.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/7