Rivalutazione pensioni 2023-2024: legittimo il calcolo a blocchi (Corte cost. n. 52/2026)
La Corte costituzionale ha confermato il metodo con cui sono state rivalutate le pensioni nel 2023 e nel 2024. Con la sentenza n. 52 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 e sull’articolo 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023.
Le due regole a confronto. La perequazione automatica è lo strumento tecnico che adegua le pensioni alla perdita del potere di acquisto della moneta. La regola ordinaria prevede tre scaglioni: fino a quattro volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è piena, tra quattro e cinque volte scende al 90 per cento, oltre cinque volte al 75 per cento. La pensione viene divisa in fasce e a ogni fascia si applica la sua percentuale. Le due leggi di bilancio contestate hanno invece usato il calcolo a blocchi: una sola percentuale sull’intero importo, scelta in base alla soglia in cui quell’importo ricade. Il risultato è più penalizzante.
Il caso. Un titolare di pensione di vecchiaia ha chiesto all’INPS il ricalcolo secondo il sistema per fasce. L’INPS ha respinto la domanda. Davanti al Tribunale di Trento, sezione lavoro, il pensionato ha sostenuto che con quel calcolo il suo rateo mensile sarebbe stato più alto di 170,30 euro nel 2023 e di 316,80 euro nel 2024. Il Tribunale ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale il calcolo a blocchi produce un effetto di appiattimento: pensioni di partenza diverse, dopo la rivalutazione, finiscono per coincidere. L’ordinanza porta un esempio: un trattamento di 2.626,90 euro e uno di 2.692,00 euro nel 2022 risultano entrambi rivalutati a 2.807,76 euro. Il divario iniziale sparisce e non torna più, perché le rivalutazioni degli anni successivi si calcolano su un importo già ridotto. Per il giudice questo contrasta con la proporzione tra pensione e lavoro svolto e con la coerenza di un sistema che liquida la pensione sulla retribuzione o sui contributi di tutta la vita lavorativa.
La decisione. La Corte ha respinto l’eccezione dell’INPS sulla rilevanza della questione ed è entrata nel merito. Non ha invece esaminato la lesione dell’affidamento invocata dalla parte privata: quel profilo non compariva nell’ordinanza del giudice e la Corte non può ampliare da sola l’oggetto del giudizio.
Il ragionamento. Le differenze di importo entro cui si verifica l’allineamento restano molto contenute: l’esempio del giudice riguarda 65,10 euro e il divario massimo indicato dall’INPS è di 68,09 euro. Una forbice così stretta non basta a far ritenere violato il principio di proporzionalità. La Corte ha aggiunto che la perequazione automatica non impone di riconoscere ogni anno la rivalutazione a tutte le pensioni, né nella stessa misura per tutti. Il legame tra adeguatezza della pensione e proporzionalità della retribuzione è solo tendenziale e lascia al legislatore un margine di scelta, da bilanciare con le esigenze della finanza pubblica. Il risparmio di spesa risulta certificato dalle relazioni tecniche delle due leggi, approvate in una fase di forte inflazione e di caro energia. Le pensioni più alte hanno comunque ricevuto un aumento, sia pure ridotto: non si è trattato di un blocco a tempo indeterminato. Il legislatore ha inoltre previsto in entrambi i casi una clausola di salvaguardia per neutralizzare l’effetto di sorpasso tra trattamenti vicini.
La censura sull’articolo 3. Il giudice lamentava una contraddizione tra il calcolo a blocchi e il modo in cui la pensione viene liquidata. Escluso un problema di proporzionalità, ha risposto la Corte, non resta alcuna contraddizione di sistema: sono conseguenze proprie del modello scelto, non una scelta manifestamente irragionevole.
Cosa cambia in pratica. Le regole sulla rivalutazione delle pensioni per il 2023 e il 2024 restano in vigore. Chi chiede il ricalcolo con il sistema per fasce e il pagamento delle differenze non può fondare la domanda su questi motivi di incostituzionalità. Resta invece possibile far valere la clausola di salvaguardia, se l’assegno rivalutato risulta inferiore a quello di una pensione di partenza più bassa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/52