Confisca urbanistica valida anche se il reato è prescritto (Corte cost. n. 49/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’articolo 578-bis del codice di procedura penale. La norma resta quindi in vigore: quando in appello il reato si estingue per prescrizione, il giudice decide comunque sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, ma solo dopo aver accertato la responsabilità dell’imputato.
Il caso. Due persone erano state condannate in primo grado per lottizzazione abusiva e per altre violazioni del testo unico dell’edilizia, per aver realizzato senza permesso un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia. La pena era di dieci mesi di arresto e 37.500 euro di ammenda, con ordine di demolizione delle opere e confisca dell’area e delle costruzioni abusive. In appello i reati sono risultati prescritti, essendo trascorsi cinque anni dal sequestro dell’area. La Corte d’appello di Lecce ha osservato che la prescrizione fa cadere l’ordine di demolizione, mentre la confisca, secondo l’articolo 578-bis e l’interpretazione costante della Corte di cassazione, va mantenuta se il giudice accerta che il reato sussiste in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi.
Il dubbio del giudice. Proprio quell’accertamento, secondo la Corte d’appello, violerebbe la presunzione di innocenza garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione europea. Chi non è stato condannato in via definitiva non può essere trattato dalle autorità come colpevole. Il giudice rimettente richiamava una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del dicembre 2024, che aveva censurato l’Italia proprio perché una corte d’appello, per confermare una confisca, aveva ribadito la responsabilità penale di un imputato il cui reato era nel frattempo prescritto. Secondo il rimettente, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la prescrizione e revocare la confisca, lasciando eventualmente intervenire il Comune con i propri poteri amministrativi.
Il ragionamento della Corte. La Corte costituzionale distingue due cose diverse. Attribuire una responsabilità penale significa affermare che una persona è colpevole e che il processo si sarebbe dovuto chiudere in modo diverso. L’accertamento richiesto dall’articolo 578-bis è invece solo la verifica che la fattispecie di lottizzazione abusiva esista davvero e che l’area e le opere possano essere ricondotte a chi subisce la misura. Il giudice, aggiunge la Corte, non può lasciare intendere in motivazione che il processo penale avrebbe dovuto concludersi con una condanna.
Perché la norma non è incostituzionale. La condanna europea del 2024, osserva la Corte, riguardava un caso particolare, con una confisca diversa da quella urbanistica, e sanzionava il linguaggio concretamente usato dai giudici italiani, che avevano richiamato la responsabilità penale accertata con la condanna di primo grado. Si trattava di una cattiva applicazione della regola, non di un difetto della regola stessa. La Corte ricorda inoltre che, per gli atti del processo penale, il codice contiene già una disposizione dedicata proprio al linguaggio da usare quando la colpevolezza non è definitiva. E aggiunge un argomento pratico: eliminare quell’accertamento non aumenterebbe le garanzie dell’imputato, anzi le ridurrebbe, perché la confisca finirebbe per essere applicata in modo automatico sulla sola base dell’abuso edilizio, senza che il giudice possa valutare se applicarla e in che misura. Infine, il diritto dell’Unione europea non solo consente, ma in alcuni casi impone la confisca dei beni quando il procedimento penale non può proseguire per prescrizione.
Cosa cambia in pratica. Per chi possiede terreni o immobili coinvolti in una lottizzazione abusiva, la prescrizione del reato non mette al riparo dalla confisca. Il giudice dell’appello o la Corte di cassazione possono confermarla, ma devono compiere un accertamento effettivo: verificare tutti gli elementi del reato, compresa almeno la colpa di chi subisce la misura, in un giudizio con pieno contraddittorio, e valutare la proporzionalità della confisca rispetto al caso concreto. Non si tratta di clausole di stile. Allo stesso tempo, questo accertamento non è una condanna: chi ne è destinatario resta giuridicamente non colpevole del reato, e nessuna autorità può trattarlo come tale. Restano poi distinti i poteri del Comune in materia urbanistica, che seguono le proprie regole.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/49